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Ambienti confinati o sospetti di inquinamento: il DPR 177/2011

A cura di · R.S.P.P.Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aggiornato:

Silos, cisterne, pozzi, fogne e serbatoi sono tra gli ambienti di lavoro piu pericolosi in assoluto: spazi chiusi o parzialmente aperti dove asfissia, atmosfere tossiche o esplosive e seppellimento possono uccidere in pochi secondi. Il DPR 177/2011 detta i requisiti di qualificazione delle imprese e le regole operative per accedervi in sicurezza. Questa guida riassume definizioni, rischi, procedura di lavoro e ruoli.

Cosa sono gli ambienti confinati e sospetti di inquinamento

Per ambiente confinato si intende uno spazio con aperture limitate di accesso e uscita, ventilazione naturale sfavorevole e non destinato a permanenza continuativa di lavoratori, dove puo accumularsi un'atmosfera pericolosa. Il sospetto di inquinamento riguarda invece luoghi in cui si presume la presenza di gas, vapori o sostanze nocive. Rientrano in queste categorie silos, cisterne, serbatoi, vasche, pozzi, cunicoli, fogne, condotte, camini e reattori. La normativa di riferimento e il DPR 177/2011 che, all'art. 1, comma 2, delimita il proprio campo di applicazione rinviando agli artt. 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008. La corretta identificazione dell'ambiente e il primo passo: determina l'applicazione dell'intero regime di qualificazione e delle procedure di accesso previste dalla legge.

I rischi: asfissia, atmosfere tossiche o esplosive, seppellimento

Il pericolo principale e la carenza di ossigeno: in aria l'ossigeno e circa il 21% e gia sotto il 17-18% possono comparire i primi effetti, mentre sotto il 10% la perdita di coscienza e quasi immediata. Fermentazioni, decomposizioni organiche e reazioni chimiche possono generare gas asfissianti o tossici come idrogeno solforato, monossido di carbonio e metano. In presenza di vapori infiammabili o polveri combustibili si crea invece un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Nei silos e nei materiali granulari si aggiunge il rischio di seppellimento per sprofondamento del prodotto stoccato. Molti infortuni mortali sono aggravati dall'effetto domino: il primo lavoratore collassa e i colleghi muoiono tentando un soccorso improvvisato senza protezione. Per questo l'atmosfera va sempre valutata e monitorata prima e durante l'accesso.

La qualificazione delle imprese ex DPR 177/2011

L'art. 2 del DPR 177/2011 subordina l'accesso ad ambienti confinati al possesso di requisiti di qualificazione stringenti. L'impresa deve avere una quota non inferiore al 30% della forza lavoro impiegata con esperienza almeno triennale in lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; tale personale deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure, per altre tipologie contrattuali o di appalto, con contratti preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003. Sono richiesti inoltre l'avvenuta effettuazione di formazione e addestramento specifici di tutto il personale coinvolto, la disponibilita di DPI, strumentazione e attrezzature adeguate, l'integrale applicazione delle disposizioni su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze, e la regolarita contributiva (DURC). La qualificazione va posseduta anche dal committente qualora esegua lavori con proprio personale. Sono requisiti sostanziali: la loro assenza rende illegittimo l'affidamento.

DPI, respiratori e sistemi anticaduta

L'attrezzatura e parte integrante della qualificazione. Servono dispositivi di protezione delle vie respiratorie: autorespiratori isolanti quando l'atmosfera e o puo divenire irrespirabile, mai semplici filtranti in carenza di ossigeno. Sono indispensabili imbracatura anticaduta collegata a un sistema di recupero, treppiede con argano, funi di trattenuta e sistemi di comunicazione affidabili con l'esterno. Il rilevatore multigas, portatile e personale, misura ossigeno, gas tossici ed esplosivita prima dell'ingresso e in continuo durante il lavoro. Vanno inoltre previsti illuminazione a sicurezza intrinseca in atmosfere esplosive, indumenti idonei e mezzi di ventilazione forzata. Tutti i dispositivi devono essere verificati, manutenuti e correlati ai rischi effettivi individuati nella valutazione.

Procedura di lavoro, permesso di ingresso e bonifica

Prima dell'accesso occorre una procedura di lavoro scritta e specifica per lo spazio confinato, che definisca sequenza delle operazioni, misure di prevenzione, gestione delle emergenze e modalita di recupero. Il permesso di lavoro (permesso di ingresso) e l'atto autorizzativo che formalizza le verifiche compiute e abilita l'accesso solo dopo il loro esito positivo. Fondamentale e la bonifica preliminare: intercettazione e sezionamento di tubazioni e alimentazioni, svuotamento, lavaggio, ventilazione e misura dell'atmosfera fino a valori sicuri. Nulla puo essere improvvisato: le misure vanno registrate, il permesso firmato e conservato, l'ingresso consentito solo quando ossigeno, tossici ed esplosivita rientrano nei limiti. La procedura e comunicata a tutti i lavoratori, anche esterni.

Sorveglianza dall'esterno e piano di recupero

Durante tutte le fasi lavorative deve essere presente un addetto alla sorveglianza esterna, che non entra nell'ambiente e resta costantemente in posizione per vigilare sugli operatori interni. Va garantito un contatto continuo, visivo o vocale, tale da percepire subito un malore o un'anomalia e attivare l'allarme. Il piano di recupero deve consentire l'estrazione dell'infortunato dall'esterno, tramite imbracatura, treppiede e argano, senza che il sorvegliante debba entrare: l'ingresso improvvisato di soccorso e la causa piu frequente di infortuni multipli. Il recupero va provato in addestramento e coordinato con i servizi di emergenza. La sorveglianza esterna e un obbligo sostanziale, non una formalita: la sua assenza compromette la sicurezza dell'intera squadra.

Rappresentante del committente, preposto e subappalto

Il DPR 177/2011 (art. 3, comma 2) impone che le attivita si svolgano sotto la sorveglianza di un rappresentante del datore di lavoro committente, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle specifiche procedure, con il compito di vigilare in funzione di supporto e monitoraggio sul rispetto del piano. Prima dell'accesso il committente deve inoltre fornire, in un tempo adeguato e comunque non inferiore a un giorno, informazione puntuale e dettagliata a tutti i lavoratori impiegati, compresi quelli delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, sui rischi specifici e sulle misure adottate. Il preposto sovrintende all'attivita, verifica l'applicazione delle procedure e interviene in caso di deviazioni. Il subappalto e in via generale vietato: e ammesso solo se espressamente previsto dal contratto e autorizzato dal committente, con contratto certificato ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e purche l'impresa subappaltatrice possieda a sua volta tutti i requisiti di qualificazione. Questa catena di responsabilita garantisce che nessuna fase sfugga al controllo di soggetti competenti.

Avvertenza. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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