Attrezzature di lavoro: uso in sicurezza, marcatura CE, verifiche periodiche e abilitazioni
Le attrezzature di lavoro sono disciplinate dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro obblighi precisi su idoneita, marcatura CE, formazione e verifiche periodiche. Questa guida chiarisce quando serve un'abilitazione, come funzionano le verifiche dell'Allegato VII e quali requisiti di sicurezza deve garantire ogni macchina messa a disposizione dei lavoratori.
Cosa si intende per attrezzatura di lavoro e gli obblighi del datore (art. 71)
Per attrezzatura di lavoro l'art. 69 del D.Lgs. 81/2008 intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. L'art. 71 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Il datore deve valutare i rischi specifici, scegliere attrezzature appropriate all'ambiente e alle condizioni d'uso, adottare misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi e assicurarne il mantenimento nel tempo tramite manutenzione. Questi obblighi valgono anche per attrezzature noleggiate o prese in comodato, per le quali il datore utilizzatore resta responsabile dell'uso sicuro.
Marcatura CE e attrezzature antecedenti (Allegato V)
Le macchine immesse sul mercato o messe in servizio a partire dal 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/1996) devono essere provviste di marcatura CE e accompagnate da dichiarazione di conformita e manuale d'uso. Il riferimento attualmente in vigore e la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010; a partire dal 20 gennaio 2027 essa sara sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1230, direttamente applicabile senza necessita di recepimento nazionale. La marcatura CE attesta la conformita ai requisiti essenziali di sicurezza. Le attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento, cioe antecedenti all'obbligo di marcatura CE, restano utilizzabili purche conformi ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 (art. 70, comma 2). Una macchina priva della marcatura CE dovuta va invece considerata non conforme e non puo essere messa a disposizione dei lavoratori.
Informazione, formazione e addestramento (art. 73)
L'art. 73 obbliga il datore di lavoro a garantire che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature ricevano un'informazione e una formazione adeguate, comprese le condizioni d'impiego, le situazioni anormali prevedibili e le conclusioni tratte dall'esperienza. Per le attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilita particolari e previsto anche uno specifico addestramento, cioe l'esercizio pratico sul corretto uso. Il manuale di uso e manutenzione fornito dal fabbricante e un riferimento essenziale per definire le procedure operative e i limiti d'impiego. Ogni modifica sostanziale di una macchina marcata CE che ne alteri le prestazioni di sicurezza puo configurare una nuova immissione sul mercato, con obbligo di rivalutare la conformita.
Attrezzature che richiedono abilitazione (art. 73 c.5 e Accordo 22/2/2012)
L'art. 73 comma 5 rimanda a un Accordo Stato-Regioni l'individuazione delle attrezzature per il cui uso e richiesta una specifica abilitazione degli operatori. L'Accordo del 22 febbraio 2012 elenca tra queste: piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili (autogru), gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (compresi i carrelli a braccio telescopico e i telescopici rotativi), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo. L'abilitazione, impropriamente detta patentino, si ottiene con un corso teorico-pratico con verifica finale e va aggiornata ogni 5 anni. Non sostituisce la formazione generale dell'art. 73 ne l'addestramento specifico sull'attrezzatura aziendale.
Le verifiche periodiche (art. 71 c.11 e Allegato VII)
L'art. 71 comma 11 stabilisce che alcune attrezzature elencate nell'Allegato VII sono sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. Rientrano ad esempio apparecchi di sollevamento materiali e persone, ponti sviluppabili, gru, PLE, attrezzature e insiemi a pressione, generatori di vapore. La prima verifica e a carico dell'INAIL, mentre le successive competono alle ASL/ARPA (o ATS); entrambi possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Il datore deve comunicare la messa in servizio e richiedere la prima verifica, conservando la relativa documentazione. Le periodicita (annuale, biennale, triennale, quinquennale) variano secondo tipo di attrezzatura e anzianita, come indicato nell'Allegato VII.
Manutenzione, registro di controllo e messa in sicurezza
L'art. 71 impone di mantenere le attrezzature in condizioni di efficienza mediante manutenzione adeguata; i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, per le attrezzature indicate al comma 8, va tenuto aggiornato un apposito registro di controllo con gli interventi effettuati (art. 71, commi 4 e 8). La manutenzione deve seguire le indicazioni del fabbricante riportate nel manuale e va affidata a personale competente. Un'attrezzatura difettosa o non conforme deve essere messa fuori servizio fino al ripristino della sicurezza. Durante gli interventi manutentivi e essenziale applicare procedure di messa in sicurezza come il Lock-Out/Tag-Out (LOTO), che isolano le fonti di energia e ne impediscono la riattivazione accidentale, proteggendo chi opera sulla macchina.
Protezioni, dispositivi di sicurezza e DPI
Le attrezzature devono essere dotate dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante e dall'Allegato V: ripari fissi o mobili sugli organi in movimento, dispositivi di arresto di emergenza facilmente accessibili, comandi a uomo presente o bimanuali dove necessario. Le protezioni non possono essere rimosse, manomesse o disattivate durante il normale funzionamento. L'uso conforme comporta anche l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati dalla valutazione dei rischi e dal manuale, come guanti, occhiali, calzature o protezioni dell'udito. Il datore deve vigilare affinche i lavoratori utilizzino le attrezzature secondo le istruzioni ricevute e senza eliminare le misure di sicurezza integrate.
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