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DPI - Dispositivi di Protezione Individuale: obblighi, categorie, scelta e uso

A cura di · R.S.P.P.Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aggiornato:

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono l'ultima barriera di tutela quando il rischio non può essere eliminato o ridotto alla fonte con misure tecniche, organizzative e procedurali. Questa guida pilastro riepiloga il quadro normativo del D.Lgs. 81/2008 e del Regolamento UE 2016/425, le categorie e la marcatura CE, gli obblighi di datore e lavoratore, l'addestramento per la III categoria, le tipologie principali e la corretta gestione. L'obiettivo è fornire un riferimento operativo e verificabile per una scelta basata sulla valutazione dei rischi.

Definizione e quadro normativo: D.Lgs. 81/2008 e Reg. UE 2016/425

Il DPI è definito dall'art. 74 del D.Lgs. 81/2008 come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi per la salute e la sicurezza, oltre a ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. La disciplina d'uso è contenuta nel Titolo III, Capo II (artt. 74-79), mentre i requisiti di progettazione, fabbricazione e immissione sul mercato sono fissati dal Regolamento UE 2016/425, che ha sostituito la vecchia Direttiva 89/686/CEE. I DPI si impiegano quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure di prevenzione collettiva o da riorganizzazione del lavoro (art. 75): rappresentano quindi una misura residuale. Sono esclusi dalla definizione, tra l'altro, gli indumenti di lavoro ordinari non specificamente destinati alla protezione.

Le tre categorie di DPI e la marcatura CE

Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono. La I categoria copre rischi minimi (es. guanti da giardinaggio, occhiali da sole professionali, DPI contro il contatto prolungato con acqua o con superfici calde non oltre 50 °C): l'autocertificazione del fabbricante è sufficiente. La II categoria comprende i rischi non riconducibili né alla prima né alla terza (es. elmetti, calzature di sicurezza, occhiali) e richiede l'esame UE del tipo (modulo B). La III categoria riguarda i rischi che possono causare conseguenze gravissime o mortali (cadute dall'alto, agenti chimici, atmosfere pericolose, elettricità, alte temperature) e prevede, oltre all'esame UE del tipo, una fase di controllo della produzione, attuata a scelta del fabbricante mediante controlli del prodotto a intervalli casuali (modulo C2) oppure la garanzia di qualità del processo produttivo (modulo D). Tutti i DPI devono recare la marcatura CE; per la III categoria è seguita dal numero identificativo dell'organismo notificato che interviene nel controllo della produzione.

Obblighi del datore di lavoro: valutazione, fornitura gratuita e formazione

L'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro obblighi articolati. Sulla base della valutazione dei rischi, egli individua i DPI adeguati, valutando le condizioni d'uso, l'entità del rischio, le prestazioni del dispositivo e l'ergonomia. I DPI sono forniti gratuitamente: il costo non può in alcun modo gravare sul lavoratore. Il datore mantiene i DPI in efficienza tramite manutenzione, riparazioni e sostituzioni, ne cura l'igiene e provvede alla conservazione. Deve inoltre informare il lavoratore sui rischi da cui il DPI protegge, formarlo e, per i DPI di III categoria e i dispositivi di protezione dell'udito, organizzare uno specifico addestramento (art. 77, comma 5). Aggiorna la scelta in funzione dei mutamenti del rischio ed esige il corretto utilizzo secondo le informazioni del fabbricante.

Obblighi del lavoratore

L'art. 78 del D.Lgs. 81/2008 richiede al lavoratore un ruolo attivo. Egli deve sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ricevuta e alle istruzioni del fabbricante. Ha inoltre l'obbligo di averne cura, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di conservarli correttamente al termine dell'uso, seguendo le procedure aziendali per la riconsegna o la custodia. Deve segnalare immediatamente al datore, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI. Il rispetto di questi doveri è parte integrante degli obblighi generali di collaborazione previsti dall'art. 20 e condiziona l'efficacia protettiva del dispositivo.

DPI di III categoria e addestramento obbligatorio

Per i DPI di III categoria l'addestramento è sempre obbligatorio, ai sensi dell'art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. L'addestramento è la prova pratica di corretto utilizzo del dispositivo e non può essere sostituito dalla sola informazione o formazione teorica. Rientrano in questa categoria le imbracature e i sistemi anticaduta, i respiratori isolanti e i facciali filtranti, i DPI contro agenti chimici e biologici pericolosi, i guanti isolanti per lavori elettrici e i dispositivi contro le alte temperature. Ai sensi del Regolamento UE 2016/425 (Allegato I) anche i dispositivi di protezione dell'udito, destinati a proteggere dal rumore nocivo, rientrano nella III categoria; l'art. 77, comma 5, li richiama comunque in modo espresso, così che l'obbligo di addestramento è fuori discussione. È buona prassi documentare l'addestramento e ripeterlo periodicamente. I sistemi anticaduta richiedono inoltre controlli periodici da parte di persona competente, di norma almeno ogni dodici mesi, secondo le indicazioni del fabbricante.

Le tipologie principali di DPI

La scelta si articola per parte del corpo e tipo di rischio. Per l'udito si impiegano inserti auricolari o cuffie, selezionati in funzione del livello di esposizione e dell'attenuazione richiesta. Per le vie respiratorie i facciali filtranti si distinguono in FFP1, FFP2 e FFP3 per efficienza filtrante crescente; oltre certi livelli servono respiratori a filtro o isolanti. Per il rischio di caduta dall'alto si utilizzano imbracature, cordini e assorbitori collegati a punti di ancoraggio idonei. Le calzature di sicurezza sono classificate S1, S2, S3 in base a caratteristiche come la resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua e la suola antiperforazione. Completano il quadro la protezione degli occhi (occhiali e schermi) e delle mani (guanti contro rischi meccanici, chimici, da taglio o elettrici), da scegliere secondo le norme tecniche di riferimento.

Gestione dei DPI: consegna, manutenzione, sostituzione e conservazione

Una corretta gestione documentale è essenziale sia per l'efficacia protettiva sia in caso di verifica ispettiva. È buona prassi far firmare la consegna dei DPI, registrando modello, categoria, data e attività di informazione, formazione ed eventuale addestramento: la documentazione dimostra l'adempimento degli obblighi. I DPI vanno mantenuti in efficienza mediante manutenzione e verifiche periodiche secondo la nota informativa del fabbricante, che indica anche criteri d'uso e limiti. La sostituzione è necessaria in caso di usura, danneggiamento, superamento della scadenza o perdita delle prestazioni protettive. La conservazione deve avvenire in luogo idoneo, pulito e asciutto, al riparo da luce, calore e agenti aggressivi. Per i DPI riutilizzabili occorre gestire l'igiene e, dove previsto, l'assegnazione personale per evitare contaminazioni.

Avvertenza. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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