Gestione delle emergenze: antincendio, primo soccorso ed evacuazione
La gestione delle emergenze poggia su obblighi che derivano dagli artt. 18, 43, 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e si articola su tre pilastri: prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione. La valutazione del rischio incendio confluisce nel DVR e resta, come ogni valutazione dei rischi, un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17), mentre le misure operative dell'art. 18 restano di sua responsabilità pur potendo essere delegate. Questa guida pilastro raccoglie in modo sistematico obblighi, adempimenti formativi e presidi tecnici alla luce del DM 2/9/2021 (gestione della sicurezza antincendio), del DM 1/9/2021 (controlli), del DM 388/2003 e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. L'obiettivo è fornire al datore di lavoro e all'RSPP un quadro operativo aggiornato e verificabile.
Gli obblighi del datore di lavoro nella gestione delle emergenze
L'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione e del primo soccorso, in relazione alla natura dell'attività e ai rischi valutati nel DVR. La valutazione dei rischi, incluso il rischio incendio, e la conseguente elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili ai sensi dell'art. 17; gli obblighi operativi dell'art. 18 - come la designazione degli addetti (art. 18, c. 1, lett. b) - possono essere delegati, ma restano sotto la responsabilità e la vigilanza del datore. Il datore garantisce la formazione, predispone i presidi e assicura la manutenzione. Deve inoltre tenere aggiornato il registro dei controlli antincendio previsto dal DM 1/9/2021 e verificare se l'attività rientri tra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011). La designazione degli addetti non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 15, c. 2). L'inadempimento espone a sanzioni penali e, in caso di infortunio, a responsabilità aggravata.
Addetti alle emergenze: nomina, numero, formazione e aggiornamenti
Il datore di lavoro deve designare gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso in numero adeguato, garantendone sempre la presenza durante l'orario di lavoro, compresi turni e assenze programmate. La formazione antincendio segue il DM 2/9/2021, che ha sostituito i livelli rischio basso/medio/alto con i corsi 1-FOR (4 ore), 2-FOR (8 ore) e 3-FOR (16 ore), con aggiornamento quinquennale rispettivamente di 2, 5 e 8 ore. Il primo soccorso resta disciplinato dal DM 388/2003: corso di 12 ore (gruppo B e C) o 16 ore (gruppo A), con aggiornamento triennale almeno della capacità di intervento pratico. L'Accordo Stato-Regioni del 17/4/2025 ha riordinato la formazione sulla sicurezza, introducendo tra l'altro l'obbligo formativo del datore di lavoro e il credito formativo. Il lavoratore designato non può rifiutare l'incarico senza giustificato motivo (art. 43, c. 3).
Piano di emergenza ed evacuazione e prove periodiche
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è obbligatorio, ai sensi del DM 2/9/2021, per i luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, per le attività soggette al controllo VVF (allegato I del DPR 151/2011) e per quelli aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone. Il documento descrive le azioni da attuare, le procedure di esodo, i compiti degli addetti, i punti di raccolta e i numeri di emergenza. Va aggiornato ogni volta che mutano il layout, i processi o l'organico. Le prove di evacuazione vanno effettuate almeno una volta l'anno e ogni volta che il piano è modificato in modo sostanziale; l'esito deve essere verbalizzato e conservato come evidenza documentale. La simulazione verifica tempi di esodo, funzionamento dell'allarme e comportamento del personale.
Presidi antincendio: estintori, idranti, illuminazione e vie di esodo
I presidi antincendio devono essere scelti in base alla classe di fuoco prevalente (A, B, C, D, F) e alla valutazione del rischio. Gli estintori portatili vanno collocati lungo le vie di esodo, in posizione visibile e segnalata, con percorsi non superiori a 30 metri per raggiungerli; la manutenzione segue la norma UNI 9994-1, con sorveglianza continua, controllo semestrale, revisione e collaudo periodici. Idranti e naspi (impianti UNI 45/70) richiedono controllo periodico, di norma semestrale, e manutenzione almeno annuale secondo la UNI EN 671-3. Le vie di esodo devono essere sempre sgombre, di larghezza adeguata all'affollamento, dotate di porte apribili nel verso dell'esodo e, dove necessario, di maniglioni antipanico. L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria per garantire l'evacuazione in caso di mancanza dell'alimentazione ordinaria, con autonomia minima conforme alla UNI EN 1838.
Primo soccorso: classificazione aziendale, cassetta e DAE
Il DM 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia di attività, all'indice infortunistico INAIL (gruppo tariffa INAIL) e al numero di lavoratori. Il gruppo A (attività a rischio più elevato o con oltre 5 lavoratori in attività a rischio) e il gruppo B (aziende con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A) devono dotarsi della cassetta di primo soccorso, il cui contenuto minimo è definito dall'Allegato 1; il gruppo C (meno di 3 lavoratori non rientranti nel gruppo A) può utilizzare il pacchetto di medicazione (Allegato 2). Il contenuto va controllato e reintegrato periodicamente, verificando le scadenze. Il defibrillatore (DAE) non è obbligatorio per tutte le aziende, ma è fortemente promosso dalla Legge 116/2021; dove installato, è opportuna la formazione BLSD del personale, la cui abilitazione va aggiornata secondo le linee guida regionali.
Gestione delle emergenze in contesti particolari
Alcuni scenari richiedono misure aggiuntive rispetto allo schema standard. In presenza di lavoratori o visitatori con disabilità occorre pianificare l'assistenza all'esodo e predisporre, dove previsto, uno spazio calmo protetto dagli effetti dell'incendio in attesa dei soccorsi. Negli edifici con più aziende è necessario coordinare i piani di emergenza tramite il DUVRI e un piano di gestione comune, individuando un coordinatore. Nei turni notturni o con organico ridotto va comunque garantita la presenza di addetti formati. Emergenze specifiche come fuga di gas, sversamento di sostanze pericolose o presenza di più feriti richiedono procedure dedicate nel PEE, con priorità alla messa in sicurezza delle persone, all'allertamento dei soccorsi esterni e al triage sommario. La valutazione dei rischi deve anticipare questi scenari con istruzioni operative chiare.
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