Ponteggio
Opera provvisionale di servizio realizzata per eseguire lavori in quota, costituita da elementi metallici o lignei assemblati in castelli, impalcati e parapetti. Deve essere montato, usato e smontato secondo il PiMUS e, per i ponteggi fissi, essere provvisto di autorizzazione ministeriale e del relativo libretto.
Riferimento normativoD.Lgs. 81/2008, artt. 131-138 e All. XVIII-XIX