Chi può montare e smontare i ponteggi?
Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono essere eseguite da lavoratori che abbiano ricevuto una formazione specifica e adeguata, secondo i contenuti dell'Allegato XXI, sotto la sorveglianza di preposto competente e seguendo il PiMUS. L'aggiornamento è periodico. È un'attività ad alto rischio di caduta.
Riferimento normativoD.Lgs. 81/2008, art. 136 e Allegato XXI
Revisione a cura di Giulio Morelli · R.S.P.P. — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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