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Valutazione dei rischi

Quando è obbligatorio il DVR

artt. 28-29 D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è obbligatorio per ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore, senza alcuna soglia dimensionale (artt. 28-29 D.Lgs. 81/2008). È un obbligo non delegabile del datore (art. 17, c. 1, lett. a). Dal 1° giugno 2013 l'autocertificazione non è più ammessa: anche le micro-imprese fino a 10 lavoratori devono avere un documento redatto, di norma con le procedure standardizzate. Le nuove imprese hanno 90 giorni dall'inizio dell'attività per elaborarlo.

Nessuna soglia dimensionale

L'obbligo del DVR scatta con la presenza di almeno un lavoratore (art. 2, c. 1, lett. a) — indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche per apprendere un mestiere. Non esistono esenzioni per dimensione: chi occupa personale deve avere il documento. Il lavoratore autonomo o l'impresa familiare (art. 21) senza dipendenti non redige il DVR ma è soggetto ad altri obblighi.

Addio autocertificazione (dal 2013)

Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori potevano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Dal 1° giugno 2013 l'autocertificazione non è più ammessa: serve sempre un DVR redatto, anche in forma semplificata con le procedure standardizzate (DM 30/11/2012). Autocertificazione e procedure standardizzate non sono deroghe all'obbligo: sono modalità di redazione.

DimensioneModalità di redazione
Fino a 10 lavoratoriDVR con le procedure standardizzate (DM 30/11/2012)
Fino a 50 lavoratoriPossono usare le procedure standardizzate (salvo esclusioni)
Oltre 50 lavoratoriDVR ordinario (artt. 28-29)

Alcune aziende a rischio (Seveso, centrali termoelettriche, nucleari, esplosivi, estrattive e strutture sanitarie oltre 50 lavoratori) non possono usare le procedure standardizzate e redigono il DVR ordinario (art. 29, c. 7).

Termini: nuove imprese e aggiornamento

Per una nuova impresa la valutazione va effettuata immediatamente e il documento elaborato entro 90 giorni dall'inizio dell'attività (art. 28, c. 3-bis). Il DVR va poi rielaborato entro 30 giorni dalla causale in caso di: modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, evoluzione della tecnica e nuovi rischi, infortuni significativi, o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano (art. 29, c. 3).

La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, c. 1, lett. a): non possono essere affidate ad altri.

Cosa contiene il DVR

  • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati (art. 28, c. 2, lett. a).
  • Misure di prevenzione e protezione e DPI adottati (lett. b).
  • Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (lett. c).
  • Procedure di attuazione e ruoli dell'organizzazione aziendale (lett. d).
  • Nominativi di RSPP, RLS e medico competente che hanno partecipato (lett. e).
  • Mansioni che espongono a rischi specifici (lett. f).

Il documento deve avere data certa o essere sottoscritto dal datore di lavoro (art. 28, c. 2).

Domande frequenti

Il DVR è obbligatorio anche per le piccolissime imprese?

Sì. Non esiste una soglia dimensionale minima: l'obbligo scatta con almeno un lavoratore (art. 2, c. 1, lett. a). Le imprese fino a 10 e fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate (art. 29, c. 5 e 6), ma un documento va comunque sempre redatto.

Posso ancora autocertificare la valutazione dei rischi al posto del DVR?

No. L'autocertificazione è stata ammessa solo fino al 31 maggio 2013 per le aziende fino a 10 lavoratori. Dal 1° giugno 2013 non è più consentita: serve un DVR redatto, anche con le procedure standardizzate.

Chi deve redigere e firmare il DVR?

Il datore di lavoro, personalmente: è un obbligo non delegabile insieme alla valutazione dei rischi (art. 17, c. 1, lett. a). Il documento deve avere data certa o essere sottoscritto dal datore di lavoro (art. 28, c. 2).

Ho appena aperto l'attività: entro quando devo avere il DVR?

La valutazione dei rischi va effettuata immediatamente; il documento va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività (art. 28, c. 3-bis).

Quando devo aggiornare o rielaborare il DVR?

In caso di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, evoluzione della tecnica e nuovi rischi, infortuni significativi, o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano. La rielaborazione va fatta immediatamente e comunque entro 30 giorni dalla causale (art. 29, c. 3).

Cosa si rischia se manca il DVR?

La mancata redazione del DVR è un reato contravvenzionale a carico del datore di lavoro, sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008 (arresto o ammenda).

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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