DUVRI: quando è obbligatorio
art. 26 D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è redatto dal datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda e vi sono rischi da interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008). Non è dovuto per servizi intellettuali, mere forniture e lavori sotto i 5 uomini-giorno, salvo la presenza di rischi particolari. Valuta solo l'interferenza, non i rischi propri dell'azienda (che restano nel DVR).
Quando scatta l'obbligo
L'obbligo riguarda il datore di lavoro committente che affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda(o di una singola unità produttiva, o nell'intero ciclo produttivo), sempre che ne abbia la disponibilità giuridica dei luoghi (art. 26, c. 1). In presenza di rischi da interferenze, il committente elabora il DUVRI e lo allega al contratto (art. 26, c. 3), adeguandolo all'evoluzione dei lavori.
Quando NON è obbligatorio
L'obbligo di redazione del documento (c. 3) non si applica a (art. 26, c. 3-bis):
- Servizi di natura intellettuale
- Mere forniture di materiali o attrezzature
- Lavori o servizi non superiori a 5 uomini-giorno
Per «uomini-giorno» si intende la somma delle giornate di lavoro necessarie, riferita a un anno dall'inizio dei lavori. L'esonero non vale se i lavori comportano rischi da: incendio di livello elevato, ambienti confinati (DPR 177/2011), agenti cancerogeni/mutageni/biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell'Allegato XI.
Anche quando il DUVRI non va redatto, restano sempre dovuti gli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale, informazione, cooperazione e coordinamento (art. 26, commi 1 e 2).
Costi della sicurezza non ribassabili
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione vanno indicati a pena di nullità i costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Tali costi non sono soggetti a ribasso (art. 26, c. 5).
DUVRI, DVR e PSC
Il DVR (art. 28) valuta i rischi propri dell'azienda; il DUVRI solo i rischi da interferenza tra committente e appaltatori — i rischi specifici propri delle imprese appaltatrici restano nei rispettivi DVR. Nei cantieri temporanei o mobili soggetti a PSC, il DUVRI non si redige: l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100) e la redazione del POS adempiono agli obblighi dell'art. 26 (art. 96, c. 2).
Domande frequenti
Chi deve redigere il DUVRI?
Il datore di lavoro committente, cioè chi affida lavori, servizi o forniture in appalto all'interno della propria azienda (art. 26, c. 3). È lui a promuovere la cooperazione e il coordinamento ed elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Quando è obbligatorio il DUVRI?
Quando un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva (o nell'intero ciclo produttivo), avendone la disponibilità giuridica dei luoghi, e vi sono rischi da interferenze (art. 26, c. 1 e 3).
In quali casi il DUVRI non è obbligatorio?
Non è dovuto l'obbligo di redazione per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori/servizi non superiori a 5 uomini-giorno. L'esonero però non vale se ci sono rischi da incendio elevato, ambienti confinati (DPR 177/2011), agenti cancerogeni/mutageni/biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell'Allegato XI (art. 26, c. 3-bis). Restano comunque fermi gli obblighi di cooperazione e coordinamento.
Cosa si intende per “uomini-giorno”?
La somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture, riferita a un arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (art. 26, c. 3-bis).
Che differenza c'è tra DUVRI e DVR?
Il DVR (art. 28) valuta tutti i rischi propri dell'attività aziendale ed è sempre obbligatorio; il DUVRI (art. 26, c. 3) valuta solo i rischi da interferenza tra committente e appaltatori. I rischi specifici propri delle imprese appaltatrici restano esclusi dal DUVRI e nei rispettivi DVR.
Nei cantieri edili serve il DUVRI o il PSC?
Nei cantieri temporanei o mobili soggetti a PSC non si redige il DUVRI: l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100) e la redazione del POS adempiono agli obblighi dell'art. 26, commi 1 lett. b), 2, 3 e 5 (art. 96, c. 2).
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · artt. 26, 28, 96 · DPR 177/2011
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