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Vigilanza e sanzioni

Sanzioni per la sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 81/2008 · importi rivalutati D.D. 111/2023 · aggiornata a Settembre 2026

Le sanzioni del D.Lgs. 81/2008 sono contravvenzioni punite con arresto o ammenda (o, in alcuni casi, con sanzione amministrativa). Per il datore di lavoro, l'omessa valutazione dei rischi (DVR assente) e la mancata nomina dell'RSPP comportano l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro. Gli importi sono rivalutati ogni cinque anni: quelli vigenti derivano dal D.D. 111/2023 (+15,9%).

Aggiornamento importi. Le somme sono rivalutate ogni cinque anni (art. 306, c. 4-bis). Quelle vigenti derivano dal Decreto Direttoriale n. 111 del 20/09/2023 (+15,9%), applicabile alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023; la prossima rivalutazione è attesa nel 2028. Verificare sempre il decreto vigente alla data della violazione.

Le principali sanzioni per soggetto

ViolazioneSoggettoRif.Sanzione
Omessa valutazione dei rischi (DVR assente)Datore di lavoroart. 55 c.1 lett. aArresto 3–6 mesi o ammenda € 3.556,60 – 9.112,57
Mancata nomina dell'RSPPDatore di lavoroart. 55 c.1 lett. bArresto 3–6 mesi o ammenda € 3.556,60 – 9.112,57
Omesso DVR / RSPP in aziende ad alto rischioDatore di lavoroart. 55 c.2Arresto 4–8 mesi
DVR incompleto (contenuti art. 28)Datore di lavoroart. 55 c.3Ammenda € 2.847,69 – 5.695,36
Formazione dei lavoratori mancanteDatore / dirigenteart. 55 c.5Arresto 2–4 mesi o ammenda € 1.708,61 – 7.403,96
Omessa sorveglianza sanitaria (visite mediche)Datore / dirigenteart. 55 c.5 lett. eAmmenda € 2.847,69 – 5.695,36
Violazioni del preposto (vigilanza)Prepostoart. 56 lett. aArresto fino a 2 mesi o ammenda € 569,54 – 1.708,61
Violazioni del medico competente (collaborazione al DVR)Medico competenteart. 58 lett. cArresto fino a 3 mesi o ammenda € 569,54 – 2.278,14
Inosservanza degli obblighi di sicurezzaLavoratoreart. 59 lett. aArresto fino a 1 mese o ammenda € 284,77 – 854,30
Mancata segnaletica di sicurezzaDatore / dirigenteart. 165Arresto 3–6 mesi o ammenda € 3.556,60 – 9.112,57

Estratto delle fattispecie più frequenti (artt. 55-59 e 165 D.Lgs. 81/2008). Non esaustivo.

Arresto, ammenda o sanzione amministrativa?

La maggior parte delle violazioni sono contravvenzioni penali, punite con l'arresto(pena detentiva) o con l'ammenda (pena pecuniaria penale), spesso in alternativa. Alcune fattispecie minori (es. art. 59, lett. b per il lavoratore; alcuni obblighi del medico competente) sono invece illeciti amministrativi, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria.

La sospensione dell'attività (art. 14)

Oltre alle sanzioni, l'Ispettorato può sospendere l'attività imprenditoriale quando riscontra almeno il 10% di lavoratori «in nero» oppure una delle gravi violazioni di sicurezza dell'Allegato I (DVR mancante, formazione mancante, mancati DPI anticaduta, ecc.). Dopo la riforma del D.L. 146/2021 è sufficiente una sola grave violazione. La sospensione non è una sanzione pecuniaria: per revocarla occorre rimuovere la violazione e versare le somme aggiuntive previste.

Domande frequenti

Qual è la sanzione se manca il DVR?

Per il datore di lavoro è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi oppure un'ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro (art. 55, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/2008, importi rivalutati dal D.D. 111/2023). Nelle aziende a rischio elevato (art. 55, c.2) si applica il solo arresto da 4 a 8 mesi. L'assenza del DVR è inoltre tra le gravi violazioni dell'Allegato I che comportano la sospensione dell'attività (art. 14).

Cosa rischia il lavoratore che non rispetta le norme di sicurezza?

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro per l'inosservanza degli obblighi di sicurezza (art. 59, lett. a) e una sanzione amministrativa da 71,18 a 427,16 euro per la mancata sottoposizione a sorveglianza sanitaria o formazione (art. 59, lett. b).

Le sanzioni per formazione mancante aumentano con il numero di lavoratori?

Sì. La sanzione base (arresto 2–4 mesi o ammenda 1.708,61–7.403,96 euro) è raddoppiata se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e triplicata se riguarda più di 10 lavoratori (art. 55, c.6-bis).

Quando scatta la sospensione dell'attività imprenditoriale?

L'Ispettorato del Lavoro sospende l'attività quando riscontra almeno il 10% di lavoratori 'in nero' oppure una delle gravi violazioni di salute e sicurezza elencate nell'Allegato I (es. DVR mancante, formazione mancante, mancati DPI anticaduta). Dopo la riforma del D.L. 146/2021 basta una sola grave violazione. Per revocare la sospensione occorre rimuovere la violazione e pagare somme aggiuntive.

Gli importi delle sanzioni sono aggiornati? Ogni quanto?

Sì, sono rivalutati ogni 5 anni (art. 306, c.4-bis). L'aggiornamento vigente è il Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 (+15,9%), applicabile alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023. La prossima rivalutazione è attesa nel 2028: verificare sempre il decreto vigente alla data della violazione.

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato. Gli importi sono periodicamente rivalutati: verificare sempre il decreto vigente alla data della violazione.

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