Vigilanza e sanzioni
Vigilanza, controlli e sanzioni: organi di vigilanza (ASL, INL), ispezioni, prescrizioni e apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.
33 domande e risposte
La vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza e affidata principalmente alle ASL, tramite i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Gli organi di vigilanza effettuano ispezioni, verificano la documentazione e le condizioni operative e possono impartire prescrizioni, adottare provvedimenti di sospensione dell'attivita imprenditoriale in caso di gravi violazioni o lavoro irregolare e disporre sequestri. L'apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali e amministrative a carico di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Il meccanismo della prescrizione disciplinato dal D.Lgs. 758/1994 consente, con l'adempimento delle prescrizioni impartite e il pagamento in misura ridotta, l'estinzione del reato contravvenzionale, incentivando la regolarizzazione e il ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Vigilanza affidata alle ASL e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
- Poteri di prescrizione, sospensione dell'attivita e sequestro
- Sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. 81/2008
- Estinzione del reato tramite la prescrizione del D.Lgs. 758/1994
La tua struttura è a norma per la sicurezza sul lavoro?
Organi1
Prescrizione2
Cosa succede dopo una violazione accertata?
Per le contravvenzioni l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per la regolarizzazione. L'adempimento e il pagamento di una sanzione ridotta estinguono il reato; l'inadempimento comporta la trasmissione all'autorità giudiziaria.
Dopo un sopralluogo con prescrizione, come si estingue il reato in materia di sicurezza?
Per le contravvenzioni in materia di sicurezza punite con arresto o ammenda opera il meccanismo del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per la regolarizzazione. Se il contravventore adempie nel termine e paga in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista, il reato si estingue. In caso di mancato adempimento o pagamento, la notizia di reato prosegue davanti all'autorità giudiziaria.
Sospensione attività2
Quando può essere sospesa l'attività imprenditoriale?
L'Ispettorato può sospendere l'attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza o quando riscontra una percentuale di lavoratori 'in nero' pari o superiore al 10% del totale. La revoca richiede la regolarizzazione e il pagamento di una somma aggiuntiva.
Quando può essere sospesa l'attività di un'impresa e da chi?
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in due casi: quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto (lavoro irregolare), oppure in presenza di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza indicate nell'Allegato I del decreto. Il provvedimento serve a contrastare il lavoro irregolare e a tutelare la sicurezza.
Sanzioni datore1
Lavoratore1
Cosa controllano1
Revoca sospensione2
Come si revoca la sospensione dell'attività?
La revoca del provvedimento di sospensione richiede la regolarizzazione delle violazioni o del lavoro irregolare, il ripristino delle condizioni di sicurezza e il pagamento di una somma aggiuntiva oltre alle eventuali sanzioni. Solo dopo l'accertamento positivo l'attività può riprendere. È un provvedimento dagli effetti economici rilevanti, da prevenire con il rispetto degli obblighi.
Dopo la sospensione dell'attività, quando l'impresa può riprendere a lavorare?
L'attività sospesa ai sensi dell'art. 14 può riprendere solo dopo la revoca del provvedimento, che l'Ispettorato concede a fronte della regolarizzazione delle violazioni riscontrate (ad esempio la regolarizzazione dei lavoratori e il ripristino delle condizioni di sicurezza) e del pagamento di una somma aggiuntiva. Fino alla revoca, la prosecuzione dell'attività oggetto di sospensione è vietata e penalmente sanzionata.