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Tutela delle lavoratrici madri

D.Lgs. 151/2001 e art. 28 D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026

La salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento sono tutelate dal Capo II del D.Lgs. 151/2001 e richiamate dall'art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/2008. La tutela vale durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (art. 6). Il datore effettua una valutazione dei rischi specifica (art. 11, Allegato C), rispetta i divieti dell'art. 7 (trasporto e sollevamento pesi, lavori pericolosi, faticosi e insalubri degli Allegati A e B) e dell'art. 53 (lavoro notturno vietato fino a un anno di età del bambino), e adibisce la lavoratrice ad altre mansioni mantenendone la retribuzione. Quando lo spostamento non è possibile — o in caso di complicanze o condizioni pregiudizievoli — è disposta l'astensione anticipata (art. 17): l'ASL per i motivi sanitari (entro 7 giorni), l'Ispettorato territoriale del lavoro per le condizioni di lavoro.

Le quattro fasi della tutela

Valutazione del rischio
Il datore valuta i rischi per la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, con riguardo agli agenti e alle condizioni dell'Allegato C, e individua le misure di prevenzione (art. 11 D.Lgs. 151/2001; art. 28, c. 1, D.Lgs. 81/2008).
Lavori vietati
Divieto di adibizione al trasporto e sollevamento pesi e ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri degli Allegati A e B (art. 7); divieto di lavoro notturno (dalle 24 alle 6) dall'accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino (art. 53).
Spostamento di mansione
La lavoratrice è adibita ad altre mansioni per tutto il periodo di divieto; se spostata a mansioni inferiori conserva retribuzione e qualifica (art. 7, c. 3-5).
Astensione anticipata
Se non è possibile lo spostamento, o in caso di complicanze o condizioni di lavoro pregiudizievoli, è disposta l'interdizione dal lavoro (art. 17).

Periodo di tutela: durante la gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio (art. 6); il divieto di lavoro notturno dura fino a 1 anno di età del bambino (art. 53).

Spostamento di mansione e astensione anticipata

Per tutto il periodo di divieto la lavoratrice è adibita ad altre mansioni; se spostata a mansioni inferiori conserva la retribuzione e la qualifica precedenti (art. 7, c. 3-5). Quando lo spostamento non è possibile, interviene l'astensione anticipata (art. 17): per le complicanze sanitarie provvede l'ASL entro 7 giorni; per le condizioni di lavoro pregiudizievoli e l'impossibilità di spostamento provvede l'Ispettorato territoriale del lavoro.

La tutela non dipende da una richiesta della lavoratrice: nasce dall'obbligo del datore di valutare il rischio e di informare lavoratrice e RLS (art. 11). Una volta informato dello stato di gravidanza, il datore applica immediatamente i divieti e le misure.

Domande frequenti

Per quanto tempo vale la tutela della lavoratrice madre?

Le tutele del Capo II del D.Lgs. 151/2001 si applicano durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (art. 6), a condizione che la lavoratrice abbia informato il datore di lavoro del proprio stato. Il divieto di lavoro notturno si estende invece fino a un anno di età del bambino (art. 53).

Il datore deve fare una valutazione dei rischi specifica per la gravidanza?

Sì. L'art. 11 del D.Lgs. 151/2001 impone di valutare i rischi per gestanti, puerpere e lavoratrici in allattamento (esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e condizioni dell'Allegato C) e di individuare le misure di protezione; l'art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 richiama espressamente la gravidanza tra i rischi che il DVR deve considerare.

Quali lavori sono vietati alle lavoratrici in gravidanza?

Il trasporto e il sollevamento di pesi e i lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati negli Allegati A e B del D.Lgs. 151/2001 (art. 7), oltre al lavoro notturno dalle 24 alle 6 dall'accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino (art. 53). Per tutto il periodo di divieto la lavoratrice va adibita ad altre mansioni.

Cosa succede se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni?

Quando lo spostamento non è possibile, l'Ispettorato territoriale del lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di tutela, ai sensi dell'art. 17. La lavoratrice conserva il trattamento previsto per l'astensione dal lavoro.

Chi dispone l'astensione anticipata dal lavoro?

Dipende dal motivo (art. 17): per gravi complicanze della gestazione provvede l'azienda sanitaria (ASL), con provvedimento entro 7 giorni dalla richiesta; per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli e per l'impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni provvede l'Ispettorato territoriale del lavoro (già Direzione territoriale del lavoro).

La lavoratrice va informata dei rischi?

Sì: il datore informa le lavoratrici e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sui risultati della valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate (art. 11, c. 2, D.Lgs. 151/2001, in collegamento con gli obblighi di informazione e formazione del D.Lgs. 81/2008).

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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