DPI: quando sono obbligatori
artt. 74-79 D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
I DPI (dispositivi di protezione individuale) vanno impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a sufficienza con misure tecniche, protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro (art. 75 D.Lgs. 81/2008): sono l'ultima misura, dopo la protezione collettiva. Devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425 (marcatura CE) e sono classificati in tre categorie di rischio crescente. Il datore li sceglie in base alla valutazione dei rischi, li fornisce e garantisce formazione; l'addestramento è indispensabile per i DPI di terza categoria e per la protezione dell'udito.
I DPI sono l'ultima misura
«I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro» (art. 75). La protezione collettiva ha priorità: il DPI è residuale e si adotta quando il rischio non è altrimenti eliminabile. Non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari non destinati specificamente a proteggere (art. 74, c. 2).
Le tre categorie (Reg. UE 2016/425)
| Categoria | Rischi | Esempi |
|---|---|---|
| Categoria I | Rischi minimi (elenco tassativo) | Guanti da giardinaggio, occhiali da sole, ditali; contatto con superfici calde non oltre 50 °C. |
| Categoria II | Rischi diversi da quelli minimi e da quelli molto gravi | Caschi industriali, occhiali protettivi, indumenti ad alta visibilità, calzature antinfortunistiche. |
| Categoria III | Rischi di morte o danni alla salute irreversibili | Anticaduta, protezione respiratoria, rischio chimico, rischi elettrici, alte/basse temperature, annegamento, rumore nocivo. |
I DPI devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425 (marcatura CE), applicabile dal 21 aprile 2018. Il rinvio dell'art. 77, c. 5 al «D.Lgs. 475/1992» per la terza categoria è un riferimento di coordinamento non aggiornato: oggi la classificazione è quella dell'Allegato I del Regolamento.
Obblighi di datore e lavoratori
Il datore sceglie i DPI in base alla valutazione dei rischi, li fornisce, ne assicura efficienza e igiene con manutenzione e sostituzioni, informa e forma i lavoratori e organizza l'addestramento — indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito (art. 77, c. 5). Il lavoratore usa i DPI secondo quanto ricevuto, ne ha cura, non li modifica e segnala subito difetti o inconvenienti (art. 78).
Domande frequenti
Quando è obbligatorio l'uso dei DPI?
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da misure di riorganizzazione del lavoro (art. 75). Sono cioè l'ultima misura, dopo aver dato priorità alla protezione collettiva.
Gli indumenti di lavoro ordinari sono DPI?
No. Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere non sono DPI (art. 74, c. 2). Sono esclusi anche materiale sportivo, materiale per autodifesa, apparecchi portatili di rilevamento rischi, DPI di forze armate/polizia e attrezzature dei servizi di soccorso.
I DPI devono avere la marcatura CE? Vale ancora il D.Lgs. 475/1992?
I DPI devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425 (art. 76), che prevede la marcatura CE ed è pienamente applicabile dal 21 aprile 2018. La classificazione in categorie I/II/III è oggi quella dell'Allegato I del Regolamento; il rinvio dell'art. 77, c. 5 al «D.Lgs. 475/1992» è un riferimento di coordinamento non aggiornato.
Per quali DPI l'addestramento è obbligatorio?
L'addestramento è indispensabile per i DPI di terza categoria (rischi di morte o danni irreversibili: es. anticaduta, protezione respiratoria, rischio chimico, rischi elettrici) e per i dispositivi di protezione dell'udito (art. 77, c. 5). Per gli altri DPI il datore assicura comunque informazione e formazione.
Quali sono gli obblighi del lavoratore con i DPI?
Il lavoratore deve partecipare a formazione e addestramento, utilizzare i DPI conformemente a quanto ricevuto, averne cura, non apportarvi modifiche di propria iniziativa, seguire le procedure di riconsegna e segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente (art. 78).
Chi sceglie i DPI e in base a cosa?
Il datore di lavoro, sulla base dell'analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche necessarie dei DPI e le raffronta con quelli disponibili sul mercato; li fornisce, ne cura manutenzione e sostituzione e garantisce formazione (art. 77). L'Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 è l'elemento di riferimento per l'inventario dei rischi.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · artt. 74-79 e Allegato VIII
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2016/425 · Allegato I (categorie di rischio)
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