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Rischi specifici

Radiazioni ionizzanti sul lavoro

D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione) · aggiornata a Settembre 2026

L'esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti è disciplinata dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che ha abrogato il D.Lgs. 230/1995); le radiazioni ionizzanti sono escluse dal D.Lgs. 81/2008. Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è di 20 mSv in un anno solare, contro 1 mSv/anno per la popolazione (art. 146). I lavoratori esposti si classificano in categoria A (suscettibili di superare 6 mSv efficace l'anno) e categoria B (art. 133), e le aree in zona controllata e zona sorvegliata. L'esperto di radioprotezione cura la sorveglianza fisica (dosimetria, classificazione), il medico autorizzato la sorveglianza sanitaria (visite preventive e periodiche, documento sanitario personale). Il datore effettua la valutazione preventiva (art. 109), notifica la pratica o ottiene il nulla osta e assicura informazione e formazione (art. 111).

I limiti di dose (art. 146)

SoggettoDose efficaceCristallinoPelle (1 cm²)Estremità
Lavoratori esposti20 mSv/anno20 mSv500 mSv500 mSv
Apprendisti/studenti 16-18 anni6 mSv/anno15 mSv150 mSv150 mSv
Popolazione1 mSv/anno15 mSv50 mSv—

Valori riferiti all'anno solare (art. 146 D.Lgs. 101/2020). Per la popolazione il comma 7 non indica un valore distinto per le estremità.

Categorie, zone e sorveglianza

I lavoratori esposti (oltre 1 mSv efficace l'anno) si distinguono in categoria A(suscettibili di superare 6 mSv efficace, o 15 mSv al cristallino o 150 mSv a pelle/estremità) e categoria B (art. 133); le aree in zona controllata e zona sorvegliata. La sorveglianza fisica è curata dall'esperto di radioprotezione (dosimetria, classificazione — artt. 130-131); la sorveglianza sanitaria dal medico autorizzato (artt. 134-140).

Visite periodiche almeno ogni 12 mesi per i lavoratori esposti e di norma ogni 6 mesi per la categoria A (art. 136). Il datore effettua la valutazione preventiva (art. 109), notifica la pratica o ottiene il nulla osta (artt. 46 e 52) e assicura informazione e formazione, ripetuta con periodicità quinquennale (art. 111).

Domande frequenti

Le radiazioni ionizzanti rientrano nel D.Lgs. 81/2008?

No. Le esposizioni a radiazioni ionizzanti sono escluse dal campo di applicazione del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e sono disciplinate dalla normativa di radioprotezione: il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom), che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 230/1995.

Qual è il limite di dose per i lavoratori esposti?

La dose efficace per i lavoratori esposti non può superare 20 mSv in un anno solare (art. 146 D.Lgs. 101/2020). Sono fissati anche limiti per il cristallino (20 mSv/anno), per la pelle (500 mSv/anno su 1 cm²) e per le estremità (500 mSv/anno). Per la popolazione il limite di dose efficace è 1 mSv/anno.

Che differenza c'è tra lavoratori di categoria A e B?

È «lavoratore esposto» chi può superare, in un anno, 1 mSv di dose efficace (o i corrispondenti limiti per cristallino/pelle). Sono di categoria A i lavoratori esposti suscettibili di superare 6 mSv di dose efficace l'anno, oppure 15 mSv al cristallino o 150 mSv a pelle ed estremità (art. 133); gli altri lavoratori esposti sono di categoria B. La categoria A comporta una sorveglianza più stringente.

Come sono classificate le aree di lavoro?

In zona controllata (dove i lavoratori rischiano di superare i valori della categoria A: 6 mSv efficace, 15 al cristallino o 150 a pelle/estremità) e zona sorvegliata (dove si rischiano di superare i limiti per la popolazione ma non si raggiunge la soglia della zona controllata) — art. 133. La classificazione è fatta dall'esperto di radioprotezione.

Quali figure intervengono nella radioprotezione?

L'esperto di radioprotezione cura la sorveglianza fisica (valutazione delle dosi, classificazione di zone e lavoratori, dosimetria) ai sensi degli artt. 130-131; il medico autorizzato cura la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, istituisce il documento sanitario personale e formula il giudizio di idoneità (artt. 134-140).

Con quale frequenza si fa la sorveglianza sanitaria?

Oltre alla visita preventiva (art. 135), le visite periodiche sono almeno ogni 12 mesi per i lavoratori esposti e, di norma, ogni 6 mesi per quelli di categoria A (art. 136). Il documento sanitario personale è conservato fino a quando il lavoratore raggiunge (o avrebbe raggiunto) i 75 anni e comunque almeno 30 anni dopo la cessazione dell'attività (art. 140).

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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