Rischio chimico sul lavoro
Titolo IX D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Il rischio da agenti chimici va valutato considerando pericolosità, schede dati di sicurezza, livello e durata dell'esposizione e valori limite (artt. 222-223 D.Lgs. 81/2008). Quando la valutazione dimostra un «rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute», non si applicano le misure specifiche degli artt. 225, 226, 229 e 230 (art. 224, c. 2). Altrimenti vale la gerarchia: sostituzione, misure tecniche e collettive, DPI residuali, sorveglianza sanitaria (di norma annuale). Gli agenti cancerogeni e mutageni hanno invece una disciplina più severa e separata (Capo II).
Cos'è un agente chimico pericoloso
Sono agenti chimici pericolosi quelli che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi per una classe di pericolo fisico o per la salute ai sensi del Regolamento CLP (CE) 1272/2008, a prescindere dalla classificazione effettiva, nonché gli agenti che, pur non classificati, possono comportare un rischio per le loro proprietà o per il modo in cui sono utilizzati (art. 222). La valutazione considera proprietà pericolose, schede dati di sicurezza, livello/modo/durata dell'esposizione, valori limite e risultati della sorveglianza sanitaria (art. 223).
La soglia del «rischio basso e irrilevante»
Se la valutazione dimostra che, per tipo e quantità dell'agente e per modalità e frequenza dell'esposizione, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute— e le misure generali bastano a ridurlo — non si applicano gli artt. 225 (misure specifiche), 226 (incidenti ed emergenze), 229 (sorveglianza sanitaria) e 230 (cartelle sanitarie) — art. 224, c. 2. Restano comunque dovute le misure e i principi generali di prevenzione dell'art. 224, c. 1.
Le misure, in ordine di priorità
Quando il rischio non è basso/irrilevante, il datore provvede prioritariamente alla sostituzione; ove non possibile, applica nell'ordine (art. 225, c. 1):
- 1Sostituzione dell'agente pericoloso con uno non pericoloso o meno pericoloso
- 2Progettazione dei processi e controlli tecnici, attrezzature e materiali adeguati
- 3Misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte
- 4DPI (misura residuale, quando l'esposizione non è evitabile altrimenti)
- 5Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Al superamento di un valore limite di esposizione professionale (VLEP) il datore identifica e rimuove le cause e adotta immediatamente le misure appropriate (art. 225, c. 3). I VLEP sono elencati nell'Allegato XXXVIII.
Sorveglianza sanitaria e cancerogeni
La sorveglianza sanitaria (art. 229) è obbligatoria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute oltre la soglia del rischio basso/irrilevante; gli accertamenti sono di norma annuali, salvo diversa periodicità motivata dal medico competente. Gli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione seguono il Capo II (artt. 233 e segg.), più severo: per essi non vale la soglia di esonero dell'art. 224, c. 2.
Domande frequenti
Quando il rischio chimico è «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute»?
Quando la valutazione dei rischi dimostra che, in relazione al tipo e alla quantità dell'agente e alle modalità e frequenza dell'esposizione, il rischio è solo basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e le misure generali dell'art. 224, c. 1 bastano a ridurlo. In tal caso non si applicano gli artt. 225, 226, 229 e 230 (art. 224, c. 2).
Se il rischio è basso/irrilevante, serve ancora la sorveglianza sanitaria?
No: in quel caso non si applica l'art. 229. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo quando l'esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute supera quella soglia (artt. 224, c. 2 e 229).
Ogni quanto si fa la sorveglianza sanitaria per il rischio chimico?
Di norma una volta l'anno, salvo diversa periodicità decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi (art. 229).
Che cos'è un valore limite di esposizione professionale (VLEP) e cosa succede se viene superato?
È il limite della concentrazione media ponderata nel tempo dell'agente nell'aria della zona di respirazione del lavoratore (art. 222, c. 1, lett. d); i valori sono elencati nell'Allegato XXXVIII. Se un VLEP viene superato, il datore identifica e rimuove le cause e adotta immediatamente le misure di prevenzione e protezione (art. 225, c. 3).
Qual è l'ordine di priorità delle misure di prevenzione?
Prima la sostituzione dell'agente pericoloso; se non possibile, nell'ordine: progettazione e controlli tecnici, misure organizzative e di protezione collettiva, poi i DPI (misura residuale) e la sorveglianza sanitaria (art. 225, c. 1).
Il rischio cancerogeno segue le stesse regole del rischio chimico?
No. Gli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione sono disciplinati dal Capo II (artt. 233 e seguenti), con regole più severe; per essi non vale la soglia di esonero «rischio basso/irrilevante» dell'art. 224, c. 2: le misure si applicano a prescindere dal livello di rischio.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo IX Capo I, artt. 221-232 e Allegato XXXVIII · Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)
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