Rischio elettrico sul lavoro
Titolo III Capo III D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Il rischio elettrico sul lavoro è disciplinato dal Titolo III Capo III del D.Lgs. 81/2008 (artt. 80-87). Il datore valuta tutti i rischi di natura elettrica — contatti diretti e indiretti, incendi e ustioni da archi elettrici, esplosioni, fulminazione, sovratensioni (art. 80) — e adotta misure e procedure di uso e manutenzione. Gli impianti devono essere a regola d'arte, con presunzione di conformità alle norme tecniche (art. 81). I lavori sotto tensione sono di regola vietati, con deroghe graduate per categoria del sistema (art. 82 e Allegato IX, che fissa le categorie 0/I/II/III e la soglia 1.000 V c.a. / 1.500 V c.c.). Gli impianti vanno protetti dai fulmini (art. 84) e sottoposti a verifiche periodiche (art. 86), secondo il DPR 462/2001 (ogni 5 anni, o 2 anni per cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio incendio e luoghi con pericolo di esplosione).
Le categorie dei sistemi elettrici (Allegato IX)
| Categoria | Corrente alternata | Corrente continua |
|---|---|---|
| Categoria 0 — bassissima tensione | ≤ 50 V | ≤ 120 V |
| Categoria I — bassa tensione | da 50 V a 1.000 V | da 120 V a 1.500 V |
| Categoria II — media tensione | da 1.000 V a 30.000 V | da 1.500 V a 30.000 V |
| Categoria III — alta tensione | oltre 30.000 V | oltre 30.000 V |
Classificazione dell'Allegato IX. La soglia 1.000 V in c.a. / 1.500 V in c.c. separa la bassa tensione (cat. I) dalla media tensione (cat. II) e fa scattare, per i lavori sotto tensione, l'obbligo di azienda autorizzata e lavoratori abilitati (art. 82).
Obblighi, lavori sotto tensione e verifiche
Il datore valuta i rischi elettrici (art. 80) e adotta misure e procedure di uso e manutenzione; gli impianti sono a regola d'arte, con presunzione di conformità alle norme tecniche (art. 81). I lavori sotto tensione sono di regola vietati (art. 82): ammessi solo con idoneità del lavoratore per i sistemi di categoria 0 e I, e con azienda autorizzata e lavoratori abilitati per le categorie II e III. Gli impianti vanno protetti dai fulmini (art. 84) e dai pericoli di innesco in atmosfere esplosive (art. 85).
Verifiche periodiche (art. 86 e DPR 462/2001): impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche ogni 5 anni, ridotti a 2 anni per cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio; impianti nei luoghi con pericolo di esplosione ogni 2 anni. L'esito è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.
Domande frequenti
Quali rischi elettrici deve valutare il datore di lavoro?
Tutti quelli dell'art. 80 D.Lgs. 81/2008: contatti diretti e indiretti, innesco e propagazione di incendi e ustioni da sovratemperature o archi elettrici, innesco di esplosioni, fulminazione diretta e indiretta, sovratensioni e altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. In base alla valutazione adotta misure tecniche, organizzative e procedure di uso e manutenzione.
Cosa significa che gli impianti devono essere «a regola d'arte»?
L'art. 81 impone che materiali, macchine, apparecchiature e impianti elettrici siano costruiti e realizzati a regola d'arte; si presumono tali se realizzati secondo le pertinenti norme tecniche (es. norme CEI). La realizzazione e la dichiarazione di conformità degli impianti negli edifici sono invece disciplinate dal DM 37/2008, adempimento distinto dagli obblighi di sicurezza sul lavoro.
Si possono eseguire lavori sotto tensione?
Di regola no: l'art. 82 pone un divieto generale, con deroghe. Per i sistemi di categoria 0 e I i lavori possono essere affidati a lavoratori riconosciuti idonei dal datore; per i sistemi di categoria II e III (oltre 1.000 V in c.a. / 1.500 V in c.c., secondo l'Allegato IX) occorrono un'azienda autorizzata con provvedimento ministeriale e lavoratori abilitati dal datore, con procedure e attrezzature conformi alle norme tecniche.
Come si classificano i sistemi elettrici per tensione?
L'Allegato IX distingue quattro categorie: categoria 0 (bassissima tensione, fino a 50 V in c.a. / 120 V in c.c.), categoria I (bassa tensione, fino a 1.000 V c.a. / 1.500 V c.c.), categoria II (media tensione, fino a 30.000 V) e categoria III (alta tensione, oltre 30.000 V). La soglia 1.000 V c.a. / 1.500 V c.c. è il confine tra bassa e media tensione.
Ogni quanto vanno verificati gli impianti di messa a terra?
Il DPR 462/2001, richiamato dall'art. 86, prevede la verifica periodica degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche ogni 5 anni; la periodicità scende a 2 anni per i cantieri, i locali ad uso medico e gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione sono verificati ogni 2 anni.
Chi effettua le verifiche periodiche degli impianti?
La prima verifica è a cura dell'INAIL; le verifiche periodiche sono effettuate dall'ASL/ARPA o da organismi individuati dal Ministero e abilitati, su richiesta del datore di lavoro (DPR 462/2001). L'esito dei controlli ex art. 86 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo III Capo III, artt. 80-87 · Allegato IX · DPR 462/2001 · DM 37/2008
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