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Confronto

DVR o DUVRI: quali sono le differenze

Il DVR valuta tutti i rischi presenti in azienda ed è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 28 D.Lgs. 81/2008). Il DUVRI valuta invece i soli rischi da interferenza tra imprese diverse che lavorano nello stesso luogo nell'ambito di un appalto (art. 26). Non si sostituiscono: ogni azienda ha il proprio DVR, il DUVRI si aggiunge solo in presenza di interferenze.

DVR e DUVRI a confronto

AspettoDVRDUVRI
Che cosa valutaTutti i rischi per la salute e sicurezza presenti in aziendaI soli rischi da interferenza tra attività di imprese diverse nello stesso luogo
Riferimento normativoArt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008Art. 26 D.Lgs. 81/2008
Chi lo redigeIl datore di lavoro (obbligo non delegabile)Il datore di lavoro committente
Quando è obbligatorioSempre, per ogni azienda con almeno un lavoratoreIn caso di appalto, contratto d'opera o somministrazione con interferenze
ObiettivoProgrammare le misure di prevenzione e protezione aziendaliCoordinare le attività e ridurre i rischi da interferenza
DerogheNessuna (documento sempre dovuto)Non richiesto per servizi intellettuali, mere forniture o lavori di brevissima durata senza rischi particolari

Domande frequenti

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) valuta tutti i rischi propri dell'azienda ed è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008). Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) riguarda invece i soli rischi da interferenza che nascono quando più imprese operano nello stesso luogo di lavoro nell'ambito di un appalto (art. 26).

Il DUVRI sostituisce il DVR?

No. Sono documenti distinti e complementari: ogni azienda deve avere il proprio DVR; il DUVRI si aggiunge, a carico del committente, solo quando c'è un appalto con possibili interferenze.

Quando non serve il DUVRI?

Il DUVRI non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori di durata molto breve, salvo la presenza di rischi particolari (art. 26, comma 3-bis).

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