DVR o DUVRI: quali sono le differenze
Il DVR valuta tutti i rischi presenti in azienda ed è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 28 D.Lgs. 81/2008). Il DUVRI valuta invece i soli rischi da interferenza tra imprese diverse che lavorano nello stesso luogo nell'ambito di un appalto (art. 26). Non si sostituiscono: ogni azienda ha il proprio DVR, il DUVRI si aggiunge solo in presenza di interferenze.
DVR e DUVRI a confronto
| Aspetto | DVR | DUVRI |
|---|---|---|
| Che cosa valuta | Tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti in azienda | I soli rischi da interferenza tra attività di imprese diverse nello stesso luogo |
| Riferimento normativo | Art. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008 | Art. 26 D.Lgs. 81/2008 |
| Chi lo redige | Il datore di lavoro (obbligo non delegabile) | Il datore di lavoro committente |
| Quando è obbligatorio | Sempre, per ogni azienda con almeno un lavoratore | In caso di appalto, contratto d'opera o somministrazione con interferenze |
| Obiettivo | Programmare le misure di prevenzione e protezione aziendali | Coordinare le attività e ridurre i rischi da interferenza |
| Deroghe | Nessuna (documento sempre dovuto) | Non richiesto per servizi intellettuali, mere forniture o lavori di brevissima durata senza rischi particolari |
Domande frequenti
Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) valuta tutti i rischi propri dell'azienda ed è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008). Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) riguarda invece i soli rischi da interferenza che nascono quando più imprese operano nello stesso luogo di lavoro nell'ambito di un appalto (art. 26).
Il DUVRI sostituisce il DVR?
No. Sono documenti distinti e complementari: ogni azienda deve avere il proprio DVR; il DUVRI si aggiunge, a carico del committente, solo quando c'è un appalto con possibili interferenze.
Quando non serve il DUVRI?
Il DUVRI non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori di durata molto breve, salvo la presenza di rischi particolari (art. 26, comma 3-bis).