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Confronto

Datore di lavoro, dirigente e preposto: le differenze

Datore di lavoro, dirigente e preposto sono le tre figure di garanzia del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro ha i poteri decisionali e di spesa e gli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP, art. 17). Il dirigente attua le direttive organizzando e vigilando (art. 18). Il preposto sovrintende e vigila sul lavoro dei singoli, con obbligo di intervenire in caso di pericolo (art. 19).

Le tre figure a confronto

AspettoDatore di lavoroDirigentePreposto
Definizione (art. 2)Titolare del rapporto di lavoro o responsabile dell'organizzazione con poteri decisionali e di spesaAttua le direttive del datore organizzando l'attività e vigilandoSovrintende e vigila sull'attività lavorativa dei singoli
Riferimento obblighiArt. 17 e 18 D.Lgs. 81/2008Art. 18 D.Lgs. 81/2008Art. 19 D.Lgs. 81/2008
PotereDecisionale e di spesa sull'intera organizzazioneOrganizzativo e gerarchico nell'ambito assegnatoDi iniziativa e sovrintendenza funzionale
Obblighi non delegabiliValutazione dei rischi (DVR) e nomina dell'RSPPNessuno specifico non delegabileNon applicabile
Compito tipicoOrganizza la sicurezza e stanzia le risorseTraduce in pratica le misure e le fa rispettareControlla sul campo e interviene sulle non conformità
Dopo la L. 215/2021Individuazione obbligatoria e obbligo di intervenire/sospendere in caso di pericolo

Domande frequenti

Qual è la differenza tra datore di lavoro, dirigente e preposto?

Il datore di lavoro ha i poteri decisionali e di spesa e risponde degli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP, art. 17). Il dirigente attua le direttive organizzando l'attività e vigilando (art. 18). Il preposto sovrintende e vigila sul lavoro dei singoli, con potere di iniziativa (art. 19).

Il preposto ha responsabilità penali?

Sì, nell'ambito dei compiti di vigilanza dell'art. 19. Dopo la Legge 215/2021 il preposto deve intervenire per correggere i comportamenti non conformi e, in caso di pericolo grave, sospendere l'attività segnalando al superiore.

Datore di lavoro e dirigente hanno gli stessi obblighi?

In gran parte sì: l'art. 18 elenca obblighi comuni a datore di lavoro e dirigente. La differenza è che la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP (art. 17) restano in capo esclusivo al datore di lavoro e non sono delegabili.

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