Appalti e contratti
Appalti, subappalti e contratti d'opera: DUVRI, coordinamento, costi della sicurezza e obblighi del committente.
33 domande e risposte
Negli appalti, subappalti e contratti d'opera all'interno dell'azienda committente, l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 impone obblighi di cooperazione e coordinamento tra le imprese coinvolte. Il datore di lavoro committente verifica l'idoneita tecnico-professionale degli appaltatori, fornisce informazioni sui rischi specifici dell'ambiente e promuove la gestione delle interferenze. Quando esistono rischi interferenziali e obbligatoria l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), con l'indicazione dei relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Ogni lavoratore deve essere munito di tessera di riconoscimento. La normativa prevede inoltre forme di responsabilita solidale tra committente e appaltatore e la verifica della regolarita contributiva tramite DURC. Il coordinamento riduce i rischi derivanti dalla compresenza di piu imprese nello stesso luogo di lavoro.
- Obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008
- DUVRI e costi della sicurezza non soggetti a ribasso per i rischi interferenti
- Verifica dell'idoneita tecnico-professionale e regolarita del DURC
- Tessera di riconoscimento e responsabilita solidale committente-appaltatore
La tua struttura è a norma per la sicurezza sul lavoro?
Obblighi committente1
DUVRI2
Quando non è obbligatorio il DUVRI?
Il DUVRI non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi di durata non superiore a determinati limiti che non comportino rischi particolari (incendio, ambienti confinati, agenti cancerogeni, ecc.).
Cos'è il DUVRI e chi deve redigerlo?
Il DUVRI è il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'interferenza tra le lavorazioni delle diverse imprese. Deve essere elaborato dal datore di lavoro committente e allegato al contratto di appalto o d'opera. L'obbligo non si applica ad alcuni casi, come i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, salvo che comportino rischi particolari.
Costi sicurezza1
Tessera riconoscimento1
Responsabilità solidale3
Esiste responsabilità solidale negli appalti?
Sì, committente e appaltatore sono responsabili in solido per i danni da infortunio subiti dal lavoratore non indennizzati dall'assicurazione obbligatoria, salvo che i danni derivino da rischi specifici dell'attività dell'appaltatore o subappaltatore.
Committente e appaltatore rispondono in solido?
Sì, ma dipende dalla materia: in materia di trattamento retributivo e contributivo è prevista una responsabilità solidale tra committente e appaltatore (e subappaltatori); sul piano della sicurezza, committente e imprese hanno obblighi di cooperazione e coordinamento e possono concorrere nelle responsabilità per gli infortuni da interferenza. La solidarietà è uno strumento di tutela. Rende conveniente selezionare imprese affidabili.
Il committente è responsabile in solido con l'appaltatore per gli infortuni?
Sì, in una certa misura. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore non risulti indennizzato dall'INAIL. La responsabilità solidale non si estende ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.