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Rischi specifici

Lavori in quota e cadute dall'alto

Titolo IV D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026

Il lavoro in quota è quello che espone al rischio di caduta da oltre 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/2008). La regola cardine è la gerarchia dell'art. 111: prima le misure di protezione collettiva (parapetti, impalcati, reti di sicurezza), poi — solo se queste non bastano — i dispositivi di protezione individuale anticaduta. Il parapetto regolamentare (Allegato XVIII) ha corrente superiore ad almeno 1 m, fermapiede di almeno 20 cm e aperture non superiori a 60 cm. I sistemi su funi (art. 116) richiedono due funi distinte e formazione specifica; i ponteggi vanno montati secondo il PiMUS da lavoratori formati (art. 136).

La gerarchia delle misure (art. 111)

1 · Protezione collettivaart. 111, c. 1, lett. a

Prima di tutto, misure di protezione collettiva: parapetti, impalcati, reti di sicurezza.

2 · Protezione individualeart. 111, c. 1, lett. b

Solo se le misure collettive non bastano, sistemi di protezione individuale dalle cadute (DPI anticaduta).

Accesso e posizionamento su funiartt. 111 c. 4 e 116

Ammessi solo quando altri sistemi più sicuri non sono tecnicamente possibili; con due funi distinte (lavoro + sicurezza).

Prima la collettività, poi l'individuo. I DPI anticaduta non sostituiscono i parapetti: sono la seconda scelta quando la protezione collettiva non è tecnicamente possibile o sufficiente.

Il parapetto regolamentare

L'Allegato XVIII (punto 2.1.5) definisce il parapetto «normale con arresto al piede»: corrente superiore ad almeno 1 metro dal piano di calpestio, fermapiede (tavola) alto almeno 20 cm e un corrente intermedio, in modo che nessuna apertura tra gli elementi superi 60 cm. Deve essere costruito per resistere alle sollecitazioni e impedire la caduta di persone e materiali.

Funi, ponteggi e PiMUS

I sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116) sono ammessi solo quando tecniche più sicure non sono praticabili: di norma due funi ancorate separatamente (lavoro e sicurezza), imbracatura e formazione specifica. Per i ponteggi il datore redige il PiMUS — Piano di montaggio, uso e smontaggio — a cura di persona competente, e le operazioni sono svolte da lavoratori formati sotto la sorveglianza di un preposto (art. 136).

Domande frequenti

Cosa si intende per «lavoro in quota» nel D.Lgs. 81/2008?

È l'attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107). Non conta l'altezza del lavoratore ma il dislivello verso il piano sottostante.

Vengono prima i parapetti o l'imbracatura anticaduta?

Prima le misure di protezione collettiva. L'art. 111 impone al datore di dare priorità alle misure di protezione collettiva (parapetti, impalcati, reti) rispetto alle misure di protezione individuale (DPI anticaduta), che si usano solo quando le collettive non sono sufficienti o praticabili.

Quali requisiti deve avere un parapetto di sicurezza?

Secondo l'Allegato XVIII, punto 2.1.5, il parapetto «regolamentare» ha corrente superiore (arresto al corpo) ad almeno 1 metro dal piano di calpestio, fermapiede (tavola fermapiede) di altezza almeno 20 cm e un corrente intermedio, così che l'apertura libera tra gli elementi non superi 60 cm.

Quando servono due funi per i lavori su fune?

I sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116) prevedono di norma due funi ancorate separatamente: una di accesso/discesa/sostegno (fune di lavoro) e una di sicurezza. Il lavoratore usa un'imbracatura collegata alla fune di sicurezza e deve avere formazione adeguata e specifica per queste tecniche.

Cos'è il PiMUS e quando è obbligatorio?

Il PiMUS è il Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio: va redatto dal datore di lavoro, in funzione della complessità del ponteggio scelto, a cura di persona competente (art. 136). Serve a definire in sicurezza le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi.

Chi può montare e smontare i ponteggi?

Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono essere eseguite da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata (art. 136, c. 8), sotto la sorveglianza di un preposto, seguendo il PiMUS e le istruzioni del fabbricante.

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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