Sicurezza nello smart working
art. 22 L. 81/2017 · aggiornata a Settembre 2026
Nel lavoro agile (smart working) il datore di lavoro garantisce salute e sicurezza del lavoratore e gli consegna, insieme al RLS, un'informativa scritta con cadenza almeno annuale che individua i rischi generali e specifici (art. 22 L. 81/2017). Il lavoratore coopera alle misure di prevenzione. La tutela INAIL copre gli infortuni all'esterno dei locali aziendali e l'infortunio in itinere ragionevole (art. 23). Dal 7 aprile 2026 la Legge 34/2026 ha inserito l'obbligo di informativa nel Testo Unico Sicurezza, rendendone l'omissione penalmente sanzionata.
L'obbligo di sicurezza e l'informativa
Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato, stabilita per accordo, senza precisi vincoli di orario o di luogo e in parte all'esterno dei locali aziendali senza postazione fissa (art. 18 L. 81/2017). Il datore di lavoro garantisce salute e sicurezza del lavoratore agile e consegna a lui e al RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individua i rischi generali e specifici della modalità (art. 22, c. 1). Il lavoratore è tenuto a cooperarealle misure di prevenzione (art. 22, c. 2).
Novità 2026. Dal 7 aprile 2026 la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le PMI) ha inserito l'obbligo dell'informativa annuale nel Testo Unico Sicurezza (nuovo art. 3, c. 7-bis, D.Lgs. 81/2008) e ne ha reso l'omessa consegna un illecito penalmente sanzionato(arresto o ammenda, art. 55, c. 5) a carico del datore di lavoro e del dirigente: prima l'obbligo dell'art. 22 L. 81/2017 non aveva una sanzione penale specifica nel Testo Unico.
La tutela INAIL
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali (art. 23, c. 2). È tutelato anche l'infortunio in itinere nel normale percorso tra l'abitazione e il luogo prescelto per la prestazione, quando la scelta del luogo risponde a criteri di ragionevolezza (art. 23, c. 3). La circolare INAIL n. 48/2017 ha chiarito che la modalità agile non fa venir meno l'obbligo assicurativo né la tutela.
Smart working o telelavoro?
Da non confondere: il lavoro agile (L. 81/2017) non ha postazione fissa ed è flessibile in luogo e orario, con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi; il telelavoro (Accordo quadro europeo del 2002, recepito con l'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004) è più rigido, con postazione fissa e orario tendenzialmente definito.
Domande frequenti
Chi è responsabile della salute e sicurezza in smart working?
Il datore di lavoro. L'art. 22, c. 1 della Legge 81/2017 prevede che «il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile». Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione (art. 22, c. 2).
Cos'è l'informativa scritta e ogni quanto va consegnata?
È un documento che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Va consegnata al lavoratore e al RLS con cadenza almeno annuale (art. 22, c. 1, L. 81/2017). Dal 7 aprile 2026, con la Legge 34/2026, questo obbligo è stato inserito nel Testo Unico Sicurezza e la sua omessa consegna è penalmente sanzionata.
L'INAIL copre gli infortuni durante lo smart working, anche fuori dall'azienda?
Sì. L'art. 23, c. 2 della Legge 81/2017 riconosce la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali. La circolare INAIL n. 48/2017 ha confermato che la modalità agile non fa venir meno l'obbligo assicurativo né la tutela.
È coperto l'infortunio in itinere del lavoratore agile?
Sì, ma a condizioni. L'art. 23, c. 3 copre l'infortunio nel normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo prescelto per la prestazione, purché la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o alla conciliazione vita-lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza.
Che differenza c'è tra smart working e telelavoro?
Il lavoro agile (L. 81/2017) non prevede una postazione fissa ed è caratterizzato da flessibilità di luogo e orario, con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Il telelavoro (Accordo quadro europeo 2002, recepito con l'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004) è più rigido, con postazione fissa e orario tendenzialmente definito.
Il lavoratore ha responsabilità sulla scelta della propria postazione?
Sì. L'art. 22, c. 2 impone al lavoratore di cooperare alle misure di prevenzione; unito all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, ciò significa scegliere un luogo idoneo e tenere un comportamento diligente. La ragionevolezza della scelta del luogo incide anche sul riconoscimento della tutela INAIL (art. 23, c. 3).
Fonti
- Normattiva — Legge 22 maggio 2017, n. 81 · artt. 18, 22, 23 · Legge 11 marzo 2026, n. 34 · D.Lgs. 81/2008
- Ministero del Lavoro — Circolare INAIL n. 48/2017 (tutela assicurativa del lavoro agile)
Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.