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Sicurezza nello smart working

art. 22 L. 81/2017 · aggiornata a Settembre 2026

Nel lavoro agile (smart working) il datore di lavoro garantisce salute e sicurezza del lavoratore e gli consegna, insieme al RLS, un'informativa scritta con cadenza almeno annuale che individua i rischi generali e specifici (art. 22 L. 81/2017). Il lavoratore coopera alle misure di prevenzione. La tutela INAIL copre gli infortuni all'esterno dei locali aziendali e l'infortunio in itinere ragionevole (art. 23). Dal 7 aprile 2026 la Legge 34/2026 ha inserito l'obbligo di informativa nel Testo Unico Sicurezza, rendendone l'omissione penalmente sanzionata.

L'obbligo di sicurezza e l'informativa

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato, stabilita per accordo, senza precisi vincoli di orario o di luogo e in parte all'esterno dei locali aziendali senza postazione fissa (art. 18 L. 81/2017). Il datore di lavoro garantisce salute e sicurezza del lavoratore agile e consegna a lui e al RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individua i rischi generali e specifici della modalità (art. 22, c. 1). Il lavoratore è tenuto a cooperarealle misure di prevenzione (art. 22, c. 2).

Novità 2026. Dal 7 aprile 2026 la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le PMI) ha inserito l'obbligo dell'informativa annuale nel Testo Unico Sicurezza (nuovo art. 3, c. 7-bis, D.Lgs. 81/2008) e ne ha reso l'omessa consegna un illecito penalmente sanzionato(arresto o ammenda, art. 55, c. 5) a carico del datore di lavoro e del dirigente: prima l'obbligo dell'art. 22 L. 81/2017 non aveva una sanzione penale specifica nel Testo Unico.

La tutela INAIL

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali (art. 23, c. 2). È tutelato anche l'infortunio in itinere nel normale percorso tra l'abitazione e il luogo prescelto per la prestazione, quando la scelta del luogo risponde a criteri di ragionevolezza (art. 23, c. 3). La circolare INAIL n. 48/2017 ha chiarito che la modalità agile non fa venir meno l'obbligo assicurativo né la tutela.

Smart working o telelavoro?

Da non confondere: il lavoro agile (L. 81/2017) non ha postazione fissa ed è flessibile in luogo e orario, con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi; il telelavoro (Accordo quadro europeo del 2002, recepito con l'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004) è più rigido, con postazione fissa e orario tendenzialmente definito.

Domande frequenti

Chi è responsabile della salute e sicurezza in smart working?

Il datore di lavoro. L'art. 22, c. 1 della Legge 81/2017 prevede che «il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile». Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione (art. 22, c. 2).

Cos'è l'informativa scritta e ogni quanto va consegnata?

È un documento che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Va consegnata al lavoratore e al RLS con cadenza almeno annuale (art. 22, c. 1, L. 81/2017). Dal 7 aprile 2026, con la Legge 34/2026, questo obbligo è stato inserito nel Testo Unico Sicurezza e la sua omessa consegna è penalmente sanzionata.

L'INAIL copre gli infortuni durante lo smart working, anche fuori dall'azienda?

Sì. L'art. 23, c. 2 della Legge 81/2017 riconosce la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali. La circolare INAIL n. 48/2017 ha confermato che la modalità agile non fa venir meno l'obbligo assicurativo né la tutela.

È coperto l'infortunio in itinere del lavoratore agile?

Sì, ma a condizioni. L'art. 23, c. 3 copre l'infortunio nel normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo prescelto per la prestazione, purché la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o alla conciliazione vita-lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza.

Che differenza c'è tra smart working e telelavoro?

Il lavoro agile (L. 81/2017) non prevede una postazione fissa ed è caratterizzato da flessibilità di luogo e orario, con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Il telelavoro (Accordo quadro europeo 2002, recepito con l'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004) è più rigido, con postazione fissa e orario tendenzialmente definito.

Il lavoratore ha responsabilità sulla scelta della propria postazione?

Sì. L'art. 22, c. 2 impone al lavoratore di cooperare alle misure di prevenzione; unito all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, ciò significa scegliere un luogo idoneo e tenere un comportamento diligente. La ragionevolezza della scelta del luogo incide anche sul riconoscimento della tutela INAIL (art. 23, c. 3).

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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