Stress lavoro-correlato: la valutazione
art. 28 D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte obbligatoria del DVR (art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/2008) e riguarda tutti i datori di lavoro con lavoratori. Si articola in due fasi: una preliminare (necessaria), basata su indicatori oggettivi, e una approfondita (eventuale), che analizza la percezione soggettiva dei lavoratori e si attiva solo se la preliminare rileva rischi e le misure correttive risultano inefficaci. La conduce il datore con l'RSPP, il medico competente e la consultazione del RLS.
Un obbligo, non un'opzione
La valutazione dei rischi «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori […] tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004» (art. 28, c. 1). Il livello minimo di attuazione è fissato dalle Indicazioni della Commissione consultiva permanente approvate il 17 novembre 2010 e diffuse con la lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010; l'avvio delle attività di valutazione è fissato al 31 dicembre 2010.
Le due fasi della valutazione
Fase 1 — Valutazione preliminare
NecessariaRilevazione di indicatori oggettivi e verificabili: eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, sanzioni, lamentele), fattori di contenuto del lavoro (ambiente, carichi e ritmi, orari e turni) e fattori di contesto (ruolo, autonomia, conflitti, comunicazione, carriera).
Fase 2 — Valutazione approfondita
EventualeValuta la percezione soggettiva dei lavoratori (questionari, focus group, interviste). Si attiva solo se la valutazione preliminare rileva elementi di rischio e le misure correttive adottate si rivelano inefficaci. Nelle imprese fino a 5 lavoratori può essere sostituita da riunioni con coinvolgimento diretto.
Se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio, il datore ne dà conto nel DVR e predispone un piano di monitoraggio.
Gruppi omogenei e ruoli
La valutazione non esamina i singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per mansioni o partizioni organizzative) esposti a rischi dello stesso tipo, inclusi dirigenti e preposti. È condotta dal datore di lavoro avvalendosi dell'RSPP, con il coinvolgimento del medico competente (ove nominato) e previa consultazione del RLS/RLST. La metodologia INAIL (aggiornata nel 2017) mette a disposizione strumenti operativi validati coerenti con le Indicazioni del 2010.
La valutazione dello stress va rielaborata come il resto del DVR in caso di modifiche significative dell'organizzazione o di nuovi elementi di rischio (art. 29, c. 3).
Domande frequenti
La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria?
Sì. L'art. 28, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 impone che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi, «tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004». È parte integrante e obbligatoria del DVR, per tutti i datori di lavoro con lavoratori, senza esclusioni per dimensione.
In quante fasi si svolge la valutazione?
Due fasi: una necessaria, la valutazione preliminare (indicatori oggettivi: eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto del lavoro); e una eventuale, la valutazione approfondita, che analizza la percezione soggettiva dei lavoratori (es. questionari). La seconda scatta solo se la preliminare rileva elementi di rischio e gli interventi correttivi risultano inefficaci.
Bisogna sempre somministrare i questionari ai lavoratori?
No. I questionari (e gli altri strumenti sulla percezione soggettiva) appartengono alla valutazione approfondita, che è solo eventuale. Diventano necessari solo se la valutazione preliminare rileva rischi e le misure correttive adottate risultano inefficaci. Nella fase preliminare i lavoratori e/o i RLS vanno comunque sentiti per i fattori di contenuto e contesto.
Chi partecipa alla valutazione dello stress lavoro-correlato?
La effettua il datore di lavoro avvalendosi del RSPP, con il coinvolgimento del medico competente (ove nominato) e previa consultazione del RLS/RLST. La valutazione considera gruppi omogenei di lavoratori (per mansioni o partizioni organizzative), inclusi dirigenti e preposti, non i singoli.
Le piccole imprese sono esonerate?
No, nessuna esclusione per dimensione: l'obbligo vale per tutti i datori di lavoro pubblici e privati con lavoratori. Per le imprese fino a 5 lavoratori è prevista solo una semplificazione della fase approfondita. La valutazione va inoltre rielaborata come il resto del DVR in caso di modifiche significative (art. 29, c. 3).
Cosa si rischia se non si valuta lo stress lavoro-correlato?
La mancata o incompleta valutazione è una carenza del DVR, sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008; la fattispecie e l'entità della sanzione variano a seconda che manchi del tutto la valutazione dei rischi o che il DVR risulti incompleto.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · artt. 28, 29, 55
- Ministero del Lavoro — Commissione consultiva permanente · Indicazioni 18/11/2010; metodologia INAIL 2017
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