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Rischi specifici

Movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico

Titolo VI D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026

Il sovraccarico biomeccanico è disciplinato dal Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 (artt. 167-170, «Movimentazione manuale dei carichi») e dall'Allegato XXXIII. La legge si applica alle operazioni che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari (art. 167): il testo non nomina espressamente i «movimenti ripetitivi» degli arti superiori, che rientrano attraverso le norme tecniche della serie ISO 11228 richiamate dall'Allegato XXXIII (inclusa la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza). Il datore evita o riduce il rischio con misure organizzative e mezzi appropriati (art. 168), informa, forma e addestra i lavoratori (art. 169) e attua la sorveglianza sanitaria (art. 41). Attenzione: il limite dei 25 kg (ISO 11228-1) e il metodo OCRA (ISO 11228-3) sono norme tecniche, non soglie di legge; il D.Lgs. 81/2008 non fissa valori numerici.

Cosa dice la legge e cosa le norme tecniche

Il Titolo VI parla di «sovraccarico biomeccanico», in particolare dorso-lombare, e di movimentazione manuale (sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare — art. 167). I movimenti ripetitivi degli arti superiori non sono nominati nel testo di legge: vi rientrano tramite le norme tecniche della serie ISO 11228 richiamate dall'Allegato XXXIII. Di conseguenza il celebre limite dei 25 kg (ISO 11228-1) e il metodo OCRA (ISO 11228-3, per i compiti ripetitivi) sono criteri tecnici, non soglie fissate dalla legge.

Il D.Lgs. 81/2008 non fissa valori numerici di peso: rinvia alle norme di buona tecnica (art. 168, c. 3, e Allegato XXXIII). Attribuire «25 kg» o «indice OCRA» alla legge è un errore ricorrente da evitare.

Valutazione, misure e sorveglianza

Il datore evita la movimentazione manuale rischiosa con misure organizzative e mezzi appropriati (attrezzature meccaniche) o, se non è possibile, la riduce tenendo conto dell'Allegato XXXIII (art. 168). Valuta caratteristiche del carico, sforzo fisico, ambiente, esigenze dell'attività (frequenza, pause, ritmo) e fattori individuali; informa, forma e addestrai lavoratori (art. 169) e attua la sorveglianza sanitaria dell'art. 41 (art. 168, c. 2, lett. d).

Domande frequenti

I movimenti ripetitivi rientrano nel D.Lgs. 81/2008?

Sì, ma indirettamente. Il Titolo VI (artt. 167-170) disciplina la movimentazione manuale dei carichi che comporta rischi di «patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari»; il testo di legge non nomina i «movimenti ripetitivi» né gli «arti superiori». Questi rientrano tramite le norme tecniche richiamate dall'Allegato XXXIII, che include la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza (serie ISO 11228).

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Evitare la movimentazione manuale rischiosa con misure organizzative e mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche (art. 168, c. 1); se non è possibile, ridurre il rischio tenendo conto dell'Allegato XXXIII. Deve inoltre informare, formare e addestrare i lavoratori (art. 169) e attuare la sorveglianza sanitaria (art. 168, c. 2, lett. d, con rinvio all'art. 41).

Il limite dei 25 kg è una soglia di legge?

No. Nel D.Lgs. 81/2008 (Titolo VI e Allegato XXXIII) non compare alcun valore in kg come limite di legge. I 25 kg sono la massa di riferimento per l'uomo adulto in condizioni ideali prevista dalla norma tecnica UNI EN ISO 11228-1; la legge vi rinvia come criterio di riferimento (art. 168, c. 3, e Allegato XXXIII), ma non fissa un limite numerico.

Che cos'è il metodo OCRA?

È il metodo di valutazione associato alla norma tecnica ISO 11228-3 per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da compiti ripetitivi. È contenuto tecnico, non una disposizione di legge: il suo utilizzo deriva dal rinvio alle norme di buona tecnica dell'Allegato XXXIII, non da un articolo del D.Lgs. 81/2008.

Quali elementi si considerano nella valutazione del rischio?

L'Allegato XXXIII elenca: caratteristiche del carico (peso, ingombro, equilibrio, distanza dal tronco), sforzo fisico richiesto (eccessivo, con torsione o movimenti bruschi), caratteristiche dell'ambiente (spazio, pavimento, microclima) ed esigenze dell'attività (frequenza, durata, pause e recupero, ritmo imposto), oltre ai fattori individuali di rischio (idoneità fisica, formazione, indumenti).

È prevista la sorveglianza sanitaria?

Sì: i lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria dell'art. 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali dell'Allegato XXXIII (art. 168, c. 2, lett. d).

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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