Campi elettromagnetici (CEM) sul lavoro
Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
La protezione dai campi elettromagnetici (CEM) sul lavoro copre l'intervallo da 0 Hz a 300 GHz ed è disciplinata dal Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/2008, come sostituito dal D.Lgs. 159/2016 (recepimento della Direttiva 2013/35/UE). La norma distingue effetti biofisici diretti (termici e non termici) ed effetti indiretti (interferenza con dispositivi medici impiantati, oggetti ferromagnetici, inneschi), e fissa nell'Allegato XXXVI i valori limite di esposizione (VLE, per effetti sanitari e sensoriali) e i valori di azione (VA). Il datore valuta e, se necessario, misura l'esposizione (art. 209, aggiornamento almeno quadriennale), tutela i lavoratori particolarmente sensibili (portatori di dispositivi impiantati, gestanti), attua misure al superamento dei VA (art. 210) e la sorveglianza sanitaria (art. 211); i limiti per la popolazione del DPCM 8/7/2003 non si applicano ai lavoratori.
Alcuni valori limite (Allegato XXXVI)
| Grandezza | Valore | Contesto |
|---|---|---|
| Induzione magnetica statica B₀ | 2 T | effetti sensoriali, condizioni di lavoro normali |
| Induzione magnetica statica B₀ | 8 T | effetti sanitari (lavoro controllato) / arti |
| SAR corpo intero | 0,4 W/kg | effetti termici, 100 kHz–6 GHz (media 6 min) |
| SAR locale testa e tronco | 10 W/kg | effetti termici (media 6 min) |
| SAR locale arti | 20 W/kg | effetti termici (media 6 min) |
| Densità di potenza | 50 W/m² | effetti termici, 6–300 GHz |
Valori confermati dall'Allegato XXXVI (parti II e III). I valori di azione (VA) completi sono tabellati per banda di frequenza e distinti in inferiori e superiori: la tabella riporta solo alcuni valori limite chiave.
Effetti diretti, indiretti e lavoratori sensibili
La norma considera gli effetti biofisici diretti (termici e non termici, come la stimolazione di nervi e muscoli) e gli effetti indiretti (interferenza con dispositivi medici, proiezione di oggetti ferromagnetici, inneschi di detonatori, correnti di contatto) — art. 207. Sono lavoratori particolarmente sensibili i portatori di dispositivi medici impiantati (es. stimolatori cardiaci) e le lavoratrici in gravidanza: la valutazione e le misure devono tenerne conto (artt. 209-210).
Al superamento dei valori di azione scatta un programma di misure tecniche e organizzative (art. 210); i VLE non vanno mai superati, salvo deroghe (art. 212, inclusa la risonanza magnetica). La sorveglianza sanitaria è di norma annuale (art. 211), con aggiornamento della valutazione almeno ogni quattro anni (art. 181, c. 2).
Domande frequenti
A quali lavoratori si applica la protezione dai campi elettromagnetici?
A tutti quelli esposti a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz sul lavoro (art. 206 D.Lgs. 81/2008): saldatura, elettrolisi, forni a induzione, telecomunicazioni e radiofrequenze, apparati di risonanza magnetica, ecc. Il Capo IV del Titolo VIII copre gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti; non copre gli ipotetici effetti a lungo termine.
I limiti per i lavoratori sono quelli del DPCM 8 luglio 2003?
No. Il DPCM 8/7/2003 fissa i limiti per la popolazione generale. Per i lavoratori valgono i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) dell'Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/2008, distinti tra effetti sanitari ed effetti sensoriali: sono valori diversi e non vanno confusi.
Qual è il valore limite per il campo magnetico statico?
Per l'induzione magnetica statica B₀ il VLE relativo agli effetti sensoriali è 2 T in condizioni di lavoro normali, mentre il VLE relativo agli effetti sanitari è 8 T in condizioni di lavoro controllate (e per l'esposizione localizzata degli arti). Per gli effetti termici alle alte frequenze valgono invece i limiti sul SAR (0,4 W/kg corpo intero; 10 W/kg testa e tronco; 20 W/kg arti) — Allegato XXXVI.
Come sono tutelati i portatori di pacemaker e le lavoratrici in gravidanza?
Sono «lavoratori particolarmente sensibili al rischio»: la valutazione e le misure devono tenerne conto espressamente (artt. 209 e 210). Per gli effetti indiretti sui dispositivi medici impiantabili attivi (es. stimolatori cardiaci) l'Allegato XXXVI indica un valore di azione dell'induzione magnetica statica di 0,5 mT; a 3 mT si considera il rischio di attrazione di oggetti ferromagnetici.
Quando scattano le misure di prevenzione e la sorveglianza sanitaria?
Al superamento dei valori di azione il datore attua un programma di misure tecniche e organizzative (art. 210); i VLE non vanno mai superati, salvo le deroghe ammesse. La sorveglianza sanitaria è periodica, di norma annuale o con periodicità decisa dal medico competente (art. 211), ed è garantito un controllo medico in caso di superamento dei VLE o di effetti segnalati dal lavoratore.
È prevista una deroga per la risonanza magnetica (RM)?
Sì. L'art. 212 consente deroghe motivate ai VLE autorizzate dai Ministeri competenti; in particolare per l'installazione, la prova, l'uso, lo sviluppo e la manutenzione delle apparecchiature di risonanza magnetica in ambito sanitario e di ricerca, seguendo le istruzioni del fabbricante e la disciplina sui dispositivi medici.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo VIII Capo IV, artt. 206-212 · Allegato XXXVI · D.Lgs. 159/2016 · art. 181
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