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Rischi specifici

Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VI D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026

Nella movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro deve anzitutto evitarla ricorrendo a mezzi meccanici; quando non è possibile, deve valutare e ridurre il rischio secondo l'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e le norme tecniche ISO 11228, sottoponendo i lavoratori a sorveglianza sanitaria (Titolo VI, artt. 167-169). Attenzione: la legge non fissa un peso massimo — i 25 kg (uomo adulto) sono una massa di riferimento dei metodi tecnici, non un limite giuridico.

Prima evitare, poi ridurre

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi (art. 168, c. 1). Solo quando non è possibile evitarla, deve organizzare i posti di lavoro, valutare e ridurre il rischio tenendo conto dell'Allegato XXXIII e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 41). Le norme tecniche sono criteri di riferimento (art. 168, c. 3).

Il mito dei 25 kg

La legge non stabilisce un peso massimo. Il valore di 25 kg (uomo adulto) — e 20 kg (donna) — è una massa di riferimento delle norme tecniche (ISO 11228-1; il metodo NIOSH usa 23 kg come costante), utilizzata per calcolare l'indice di rischio. Non è una soglia legale sotto la quale la movimentazione è automaticamente sicura, né sopra la quale è automaticamente vietata: conta la valutazione del rischio nel suo insieme.

Cosa considera la valutazione (Allegato XXXIII)

Caratteristiche del carico
Troppo pesante o ingombrante, difficile da afferrare, in equilibrio instabile, da maneggiare lontano dal tronco o con torsione.
Sforzo fisico richiesto
Eccessivo, con torsione del tronco, movimenti bruschi del carico, o compiuto in posizione instabile.
Ambiente di lavoro
Spazio insufficiente, pavimento irregolare o scivoloso, dislivelli, temperatura/umidità/ventilazione inadeguate.
Esigenze dell'attività
Sforzi troppo frequenti o prolungati, riposo insufficiente, distanze eccessive, ritmo imposto non modulabile.
Fattori individuali
Inidoneità fisica al compito, indumenti o calzature inadeguati, insufficiente formazione o addestramento.

Domande frequenti

La movimentazione è sempre consentita se il carico pesa meno di 25 kg?

No. Il D.Lgs. 81/2008 non fissa alcun limite legale di peso. Il valore di 25 kg è la massa di riferimento della norma tecnica ISO 11228-1 (per il metodo NIOSH la costante è 23 kg), usata per calcolare l'indice di rischio. Un carico anche inferiore può risultare rischioso in funzione di frequenza, distanza dal tronco, torsioni, altezza di presa e ambiente: la sicurezza si stabilisce con la valutazione del rischio, non con una soglia fissa.

Cosa deve fare prima di tutto il datore di lavoro?

Deve anzitutto evitare la movimentazione manuale, adottando misure organizzative e ricorrendo a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche (art. 168, c. 1). Solo quando la movimentazione non è evitabile scattano gli obblighi di valutazione e riduzione del rischio secondo l'Allegato XXXIII.

Quali norme tecniche si usano per valutare il rischio?

L'Allegato XXXIII richiama espressamente la serie ISO 11228: parte 1 (sollevamento e trasporto), parte 2 (traino e spinta), parte 3 (movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza). Per il sollevamento si usa comunemente il metodo NIOSH (indice di sollevamento); la guida applicativa è il rapporto ISO/TR 12295.

I lavoratori addetti alla movimentazione devono fare la visita medica?

Sì, quando il rischio non è eliminabile: devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio dell'Allegato XXXIII (art. 168, c. 2, lett. d).

Che differenza c'è tra informazione, formazione e addestramento?

L'informazione riguarda il peso e le caratteristiche del carico; la formazione riguarda i rischi e le modalità di corretta esecuzione dell'attività; l'addestramento è la parte pratica sulle corrette manovre e procedure di movimentazione. Sono tre obblighi distinti e tutti dovuti (art. 169).

Quali fattori considera la valutazione secondo l'Allegato XXXIII?

Quattro gruppi di elementi di riferimento — caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente di lavoro, esigenze connesse all'attività — più i fattori individuali di rischio (idoneità fisica, adeguatezza di indumenti/calzature, formazione e addestramento). La valutazione va condotta in modo integrato su tutti questi elementi.

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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