Agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici
Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Il Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 protegge i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e — dopo il D.Lgs. 135/2024 (in vigore dall'11 ottobre 2024) — alle sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossici). Gli agenti sono definiti per rinvio alle categorie 1A/1B del Regolamento CLP (art. 234). Il datore valuta il rischio e aggiorna la valutazione almeno ogni 3 anni (art. 236), applica la gerarchia sostituzione → sistema chiuso → riduzione al minimo (art. 235) con le misure di prevenzione e protezione degli artt. 237-238, rispetta i valori limite dell'Allegato XLIII, informa e forma i lavoratori almeno ogni 5 anni (art. 239), attua la sorveglianza sanitaria (art. 242) e tiene il registro degli esposti trasmesso all'INAIL, conservato 40 anni (cancerogeni/mutageni) o almeno 5 anni (reprotossici) — art. 243.
Novità 2024: estensione ai reprotossici
Dall'11 ottobre 2024 il D.Lgs. 135/2024 (attuazione della Direttiva UE 2022/431) ha esteso il Capo II anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. Il titolo del Capo è ora «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione»: valutazione, misure, sorveglianza e registro si applicano ora anche a questi agenti, con una regola propria di conservazione dei dati (almeno 5 anni).
Gli obblighi del datore di lavoro
Domande frequenti
Cosa è cambiato con l'estensione ai reprotossici del 2024?
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 (in vigore dall'11 ottobre 2024, attuazione della Direttiva UE 2022/431) ha esteso il Capo II del Titolo IX anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. Il titolo del Capo è ora «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione»: gli obblighi di valutazione, misure, sorveglianza e registro si applicano quindi anche a queste sostanze.
Come sono definiti gli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici?
Secondo l'art. 234 sono le sostanze o miscele classificate nelle categorie 1A o 1B dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) rispettivamente come cancerogene, mutagene su cellule germinali o tossiche per la riproduzione; per i cancerogeni rientrano anche le sostanze e i procedimenti elencati nell'Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008.
Qual è l'ordine delle misure da adottare?
L'art. 235 impone una gerarchia: prima sostituire l'agente con uno non nocivo o meno nocivo, se tecnicamente possibile; se la sostituzione non è possibile, utilizzarlo in un sistema chiuso, sempre se tecnicamente possibile; in ultima istanza ridurre l'esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. Si aggiungono le misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 237) e quelle dell'art. 238 (servizi igienici, indumenti protettivi, divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree a rischio).
Dove sono fissati i valori limite di esposizione professionale (VLEP)?
Nell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, sostituito dal D.Lgs. 135/2024: il datore deve garantire che l'esposizione non superi il valore limite ivi previsto per l'agente (art. 235, c. 3-quater). I valori sono espressi come media ponderata sulle 8 ore e vanno verificati nella versione vigente dell'Allegato, perché aggiornati periodicamente.
Chi va iscritto nel registro degli esposti e per quanto si conserva?
Il datore iscrive nel registro i lavoratori esposti (attività, agente, livello se noto), tenuto tramite il medico competente con accesso di RSPP e RLS (art. 243). Alla cessazione del rapporto o dell'attività i dati sono trasmessi all'INAIL; la documentazione è conservata 40 anni per cancerogeni e mutageni e almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione.
Cosa fare in caso di esposizione anomala o incidente?
L'art. 240 impone di adottare quanto prima le misure per rimuovere la causa e informare lavoratori e RLS; i lavoratori lasciano immediatamente l'area, in cui rientrano solo gli addetti alle riparazioni con idonea protezione delle vie respiratorie e per il tempo strettamente necessario. L'evento e le misure adottate vanno comunicati senza indugio all'organo di vigilanza.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo IX Capo II, artt. 233-245 · Allegato XLIII · D.Lgs. 135/2024 · Reg. (CE) 1272/2008
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