Atmosfere esplosive (ATEX) sul lavoro
Titolo XI D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 (artt. 287-297) tutela i lavoratori dal rischio di atmosfere esplosive — miscele con l'aria di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili (art. 288). Il datore adotta misure in ordine di priorità: impedire la formazione, evitarne l'accensione, attenuare gli effetti dell'esplosione (art. 289); valuta i rischi (art. 290) e ripartisce le aree in zone — 0/1/2 per gas e 20/21/22 per polveri (art. 293, Allegato XLIX). Redige il documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 294), parte del DVR, sceglie gli apparecchi per categoria in funzione della zona (Allegato L parte B), appone la segnaletica «EX» (Allegato LI) e assicura informazione e formazione (art. 294-bis).
Le zone e gli apparecchi ammessi
| Gas/vapori | Polveri | Definizione | Apparecchi |
|---|---|---|---|
| Zona 0 | Zona 20 | Atmosfera esplosiva presente in permanenza, per lunghi periodi o frequentemente | Categoria 1 |
| Zona 1 | Zona 21 | Formazione probabile occasionalmente durante le normali attività | Categoria 1 o 2 |
| Zona 2 | Zona 22 | Formazione non probabile durante le normali attività o solo di breve durata | Categoria 1, 2 o 3 |
Classificazione dell'art. 293 e Allegato XLIX; categoria degli apparecchi secondo l'Allegato L parte B (salvo diversa indicazione del documento sulla protezione in base alla valutazione dei rischi).
Priorità delle misure e documento ATEX
L'art. 289 fissa l'ordine delle misure: impedire la formazione di atmosfere esplosive; se non possibile, evitarne l'accensione; infine attenuare gli effettidell'esplosione. Il datore valuta i rischi specifici (art. 290) e redige il documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 294), parte integrante del DVR, con la classificazione delle zone e le prescrizioni minime dell'Allegato L.
Attenzione a non confondere due piani: il Titolo XI riguarda gli obblighi del datore di lavoro sui luoghi di lavoro (ATEX «sociale», dir. 1999/92/CE); la Direttiva 2014/34/UE (D.Lgs. 85/2016) riguarda la progettazione e immissione sul mercato degli apparecchi (ATEX «prodotti»), da cui derivano le categorie 1/2/3.
Domande frequenti
Che cos'è un'atmosfera esplosiva secondo il D.Lgs. 81/2008?
È una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri, in cui — dopo l'accensione — la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta (art. 288). La protezione dei lavoratori è disciplinata dal Titolo XI (artt. 287-297).
Quali sono gli obblighi del datore in ordine di priorità?
L'art. 289 stabilisce una priorità: anzitutto prevenire la formazione di atmosfere esplosive (comma 1); quando ciò non è possibile per la natura dell'attività, evitarne l'accensione e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione a tutela della salute dei lavoratori (comma 2). Le misure sono riesaminate periodicamente e a ogni mutamento rilevante.
Come si classificano le zone con pericolo di esplosione?
Le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive si ripartiscono in zone (art. 293, Allegato XLIX): per gas, vapori e nebbie le zone 0, 1 e 2; per le polveri combustibili le zone 20, 21 e 22. La zona 0/20 ha presenza permanente o frequente, la 1/21 formazione probabile occasionale, la 2/22 formazione non probabile o di breve durata.
Che cos'è il documento sulla protezione contro le esplosioni?
È il documento che il datore di lavoro redige (art. 294) per attestare che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati, quali luoghi sono classificati in zone e dove si applicano le prescrizioni minime dell'Allegato L. È parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 17), va redatto prima dell'inizio del lavoro e aggiornato alle modifiche rilevanti.
Quali apparecchi si possono usare in ciascuna zona?
Secondo l'Allegato L parte B, salvo diversa indicazione del documento sulla protezione: nelle zone 0 e 20 apparecchi di categoria 1; nelle zone 1 e 21 di categoria 1 o 2; nelle zone 2 e 22 di categoria 1, 2 o 3. Le categorie degli apparecchi derivano dalla normativa di prodotto ATEX (Direttiva 2014/34/UE, in Italia D.Lgs. 85/2016), distinta dagli obblighi del datore del Titolo XI.
Serve segnaletica specifica per le aree con atmosfere esplosive?
Sì: ove necessario, i punti di accesso alle aree pericolose sono contrassegnati con l'apposito segnale di avvertimento dell'Allegato LI (marcatura «EX»), e sono previsti dispositivi di allarme ottici e/o acustici (art. 293). Il datore assicura inoltre informazione e formazione ai lavoratori esposti sul significato della segnaletica e sulle procedure (art. 294-bis).
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo XI, artt. 287-297 · Allegati XLIX, L, LI · Direttiva 2014/34/UE (D.Lgs. 85/2016)
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