Rischio amianto sul lavoro
Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Chi può essere esposto all'amianto (manutenzione, rimozione, bonifica, smaltimento) è tutelato dal Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008. Il valore limite di esposizione è stato abbassato a 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore) dal D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026 (il precedente 0,1 fibre/cm³ è superato). Il datore valuta il rischio di esposizione (art. 249), notifica i lavori all'organo di vigilanza e, per demolizione/rimozione, predispone un piano di lavoro inviato almeno 30 giorni prima; i lavoratori sono formati e sottoposti a sorveglianza sanitaria almeno ogni 3 anni, con registro degli esposti trasmesso all'INAIL.
Il nuovo valore limite: 0,01 fibre/cm³
Dal 24 gennaio 2026 il D.Lgs. 213/2025 (attuazione della Direttiva UE 2023/2668) ha abbassato il valore limite di esposizione all'amianto da 0,1 a 0,01 fibre per cm³, come media ponderata nel tempo su 8 ore (art. 254). Il valore resta 0,01 f/cm³anche dopo il 2029: dal 21 dicembre 2029 cambierà solo il metodo di misurazione (microscopia elettronica). Qualsiasi riferimento al vecchio limite di 0,1 fibre/cm³ è superato.
Gli obblighi del datore di lavoro
Domande frequenti
Qual è oggi il valore limite di esposizione all'amianto sul lavoro?
Il valore limite vigente è di 0,01 fibre per cm³ di aria, come media ponderata nel tempo su 8 ore (art. 254 D.Lgs. 81/2008). È stato abbassato dal precedente 0,1 fibre/cm³ dal D.Lgs. 213/2025 (attuazione della Direttiva UE 2023/2668), in vigore dal 24 gennaio 2026. Nessun lavoratore può essere esposto a concentrazioni superiori.
Il limite 0,01 fibre/cm³ cambierà nel 2029?
No, il valore resta 0,01 fibre/cm³. Dal 21 dicembre 2029 cambia solo il metodo di misurazione, che passerà alla microscopia elettronica (con conteggio anche delle fibre sottili); fino ad allora resta il metodo in microscopia ottica in contrasto di fase.
Cosa deve fare il datore di lavoro prima di un lavoro di bonifica o rimozione?
Effettuare la valutazione del rischio individuando la presenza di amianto (art. 249) e presentare la notifica all'organo di vigilanza (art. 250). Per demolizione o rimozione deve predisporre un piano di lavoro da inviare all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima (art. 256): in questo caso l'invio del piano sostituisce la notifica e, nelle demolizioni, l'amianto va rimosso prima di applicare le tecniche di demolizione (art. 256, c. 4).
Chi può eseguire i lavori di rimozione e bonifica dell'amianto?
Solo imprese in possesso dei requisiti dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e solo lavoratori che hanno frequentato i corsi professionali previsti dall'art. 10, c. 2, lett. h) della L. 257/1992 (addetti gestionali e operativi alle bonifiche), oltre alla formazione dell'art. 258.
Quale sorveglianza sanitaria è prevista per i lavoratori esposti all'amianto?
Visita medica prima dell'assegnazione e visite periodiche almeno ogni 3 anni (o secondo la frequenza fissata dal medico competente), più una visita alla cessazione del rapporto (art. 259). Gli accertamenti comprendono anamnesi, esame clinico del torace ed esami della funzione respiratoria.
Per quanto tempo si conservano i dati sull'esposizione all'amianto?
Il datore iscrive i lavoratori esposti nel registro di esposizione e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL (art. 260). Alla cessazione del rapporto trasmette all'INAIL la cartella sanitaria e di rischio; l'INAIL conserva la documentazione per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo IX Capo III, artt. 246-261 · D.Lgs. 213/2025 · L. 257/1992
Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.