Rischio vibrazioni sul lavoro
Titolo VIII D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Le vibrazioni meccaniche sul lavoro si distinguono in mano-braccio (HAV) e corpo intero (WBV), con valori normalizzati su 8 ore A(8) fissati dall'art. 201 del D.Lgs. 81/2008: HAV azione 2,5 m/s² e limite 5 m/s²; WBV azione 0,5 m/s² e limite 1,0 m/s². Al superamento dei valori d'azione il datore attua un programma di misure tecniche e organizzative e la sorveglianza sanitaria (di norma annuale); il valore limite non va mai superato. La valutazione va aggiornata almeno ogni quattro anni.
Mano-braccio e corpo intero: i valori
| Tipo di vibrazione | Valore d'azione A(8) | Valore limite A(8) | Breve periodo |
|---|---|---|---|
| Mano-braccio (HAV) | 2,5 m/s² | 5 m/s² | 20 m/s² |
| Corpo intero (WBV) | 0,5 m/s² | 1,0 m/s² | 1,5 m/s² |
Valori normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore, A(8) (art. 201). La HAV riguarda gli utensili vibranti; la WBV i mezzi e le macchine su cui si è seduti o in piedi.
Valutazione, misure e sorveglianza
Il datore valuta e, quando necessario, misura l'esposizione (art. 202); la valutazione dei rischi da agenti fisici va aggiornata con cadenza almeno quadriennale (art. 181, c. 2). Al superamento dei valori d'azione scatta un programma di misure tecniche e organizzative (art. 203) e la sorveglianza sanitaria, di norma annuale (art. 204); il valore limite non va mai superato e, se superato, impone un intervento immediato. Informazione e formazione dei lavoratori esposti sono dovute ai sensi dell'art. 184.
Domande frequenti
Quali sono i valori d'azione e limite per le vibrazioni mano-braccio (HAV)?
Il valore d'azione giornaliero A(8) è 2,5 m/s² e il valore limite giornaliero A(8) è 5 m/s² (sul breve periodo 20 m/s²). Riguarda chi usa utensili vibranti come martelli demolitori, flessibili, decespugliatori (art. 201, c. 1, lett. a).
Quali sono i valori d'azione e limite per le vibrazioni al corpo intero (WBV)?
Il valore d'azione giornaliero A(8) è 0,5 m/s² e il valore limite giornaliero A(8) è 1,0 m/s² (sul breve periodo 1,5 m/s²). Riguarda tipicamente i conducenti di mezzi e macchine. Il D.Lgs. 81/2008 fissa il limite a 1,0 m/s², più basso dell'1,15 m/s² della normativa previgente (art. 201, c. 1, lett. b).
Quando scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria?
Quando i lavoratori sono esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione (2,5 m/s² HAV o 0,5 m/s² WBV). La sorveglianza è di norma annuale, salvo diversa periodicità motivata dal medico competente. È possibile anche al di sotto dei valori d'azione quando ricorrono le condizioni valutate dal medico (art. 204).
Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio vibrazioni?
Con cadenza almeno quadriennale (art. 181, c. 2, richiamato dall'art. 202) e comunque ogni volta che intervengono mutamenti significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne rende necessaria la revisione.
La valutazione richiede sempre la misurazione strumentale?
No: si valuta e, quando necessario, si misura. La stima può basarsi sull'osservazione delle condizioni di lavoro e sulle banche dati INAIL (ex ISPESL)/Regioni o sui dati del costruttore; la misurazione resta però il metodo di riferimento (HAV: Allegato XXXV parte A; WBV: parte B) — art. 202.
Cosa deve fare il datore se si superano i valori d'azione?
Elaborare e attuare un programma di misure tecniche e organizzative: attrezzature a minore emissione ed ergonomiche, dispositivi di attenuazione (sedili per il corpo intero, maniglie/guanti per mano-braccio), manutenzione, limitazione di durata e intensità, pause, indumenti contro freddo e umidità, informazione e formazione. Se si supera il valore limite, deve intervenire immediatamente per rientrare sotto la soglia (art. 203).
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo VIII Capo III, artt. 199-205 · artt. 181, 184
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