Medico competente: quando è obbligatorio
art. 41 D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Il medico competente e la sorveglianza sanitaria non sono obbligatori a prescindere: sono dovuti solo quando la valutazione dei rischi (DVR) individua rischi per cui la normativa impone la sorveglianza sanitaria, oppure su richiesta del lavoratore correlata ai rischi (art. 41 D.Lgs. 81/2008). La visita periodica è di norma una volta l'anno, salvo cadenza diversa stabilita dal medico competente in base al rischio.
Quando scatta l'obbligo
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente in relazione ai rischi valutati, oppure su richiesta del lavoratore se il medico la ritiene correlata ai rischi (art. 41, c. 1). La nomina del medico competente (art. 18, c. 1, lett. a) è quindi dovuta solo «nei casi previsti dall'art. 41»: è il DVR a stabilire se e per quali mansioni la sorveglianza è obbligatoria.
Rischi che tipicamente fanno scattare l'obbligo (esempi):
- Movimentazione manuale dei carichi
- Videoterminali (≥ 20 ore/sett.)
- Agenti chimici pericolosi
- Agenti cancerogeni e mutageni
- Agenti biologici
- Rumore oltre i valori d'azione
- Vibrazioni oltre i valori d'azione
- Lavoro notturno
L'elenco è esemplificativo: la regola generale è che la sorveglianza sanitaria dipende dai rischi effettivamente valutati nel DVR, non dal semplice fatto di avere dipendenti.
I tipi di visita
Ogni quanto la visita periodica
La visita periodica è di norma una volta l'anno; la periodicità può assumere una cadenza diversa stabilita dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi (art. 41, c. 2, lett. b). Per i videoterminalisti (uso ≥ 20 ore settimanali) la cadenza è quinquennale, ma diventa biennale per chi ha compiuto 50 anni o è idoneo con prescrizioni (art. 176, c. 3).
Il giudizio di idoneità
Dopo la visita il medico esprime, per iscritto, uno tra: idoneità; idoneità parziale (temporanea o permanente) con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente (art. 41, c. 6). Copia del giudizio va al lavoratore e al datore di lavoro. Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza della ASL (art. 41, c. 9).
Domande frequenti
Il medico competente è sempre obbligatorio?
No. La nomina del medico competente è obbligatoria solo nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, cioè quando la valutazione dei rischi (DVR) fa emergere rischi per cui la normativa impone la sorveglianza sanitaria (es. movimentazione manuale dei carichi, videoterminalisti ≥ 20 ore settimanali, agenti chimici/cancerogeni/biologici, rumore o vibrazioni oltre i valori d'azione, lavoro notturno). Se nessun rischio valutato attiva tale obbligo, il medico competente non è dovuto.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori?
No. È dovuta solo per i lavoratori esposti ai rischi specifici individuati dal DVR e collegati a un obbligo normativo, oppure su richiesta del lavoratore se correlata ai rischi. Non esiste un obbligo generalizzato di visita per il solo fatto di essere assunti.
Ogni quanto si fa la visita periodica?
Di norma una volta l'anno (art. 41, c. 2, lett. b). Il medico competente può stabilire una cadenza diversa in funzione della valutazione dei rischi, e norme specifiche possono prevedere periodicità proprie.
Ogni quanto la visita per chi usa il videoterminale?
Per il videoterminalista (uso di almeno 20 ore settimanali): ogni 5 anni in generale, ma ogni 2 anni per chi ha compiuto 50 anni o è stato giudicato idoneo con prescrizioni o limitazioni, salvo diversa cadenza stabilita dal medico competente (art. 176, c. 3).
Che giudizi può dare il medico competente?
Idoneità; idoneità parziale (temporanea o permanente) con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Il giudizio è espresso per iscritto e consegnato in copia al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6-bis).
Si può contestare il giudizio di idoneità?
Sì. Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL), che conferma, modifica o revoca il giudizio (art. 41, c. 9).
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · artt. 18, 25, 38, 41, 176
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