Rischio biologico sul lavoro
Titolo X D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Gli agenti biologici (microrganismi, colture cellulari, endoparassiti umani) sono classificati in 4 gruppi di rischio crescente (art. 268 D.Lgs. 81/2008). Chi usa agenti dei gruppi 2 o 3 comunica l'attività all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima (art. 269); per il gruppo 4 serve un'autorizzazione ministeriale (art. 270). Il datore valuta il rischio (rivalutazione almeno triennale), adotta misure tecniche, organizzative e igieniche con i livelli di contenimento per laboratori e strutture sanitarie, attua la sorveglianza sanitaria con eventuale messa a disposizione di vaccini e tiene il registro degli esposti ai gruppi 3 e 4, trasmesso all'INAIL.
La classificazione in 4 gruppi
| Gruppo | Rischio per i lavoratori | Propagazione | Profilassi/terapia |
|---|---|---|---|
| Gruppo 1 | Poche probabilità di causare malattie nell'uomo | — | — |
| Gruppo 2 | Può causare malattie e un rischio per i lavoratori | Poco probabile | Di norma disponibili |
| Gruppo 3 | Può causare malattie gravi e un serio rischio | Può propagarsi | Di norma disponibili |
| Gruppo 4 | Può provocare malattie gravi e un serio rischio | Elevato rischio di propagazione | Di norma non disponibili |
Se un agente non è classificabile con certezza, va assegnato al gruppo di rischio più elevato tra quelli possibili (art. 268, c. 2). L'elenco ufficiale degli agenti classificati è nell'Allegato XLVI.
Comunicazione, autorizzazione e misure
Per i gruppi 2 e 3 il datore effettua una comunicazione all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima (art. 269); per il gruppo 4 serve una autorizzazione ministeriale di durata quinquennale (art. 270). Le misure comprendono riduzione al minimo degli esposti, procedure per evitare la dispersione, segnale di rischio biologico, smaltimento sicuro dei rifiuti (art. 272), misure igieniche (art. 273) e, per laboratori e stabulari, livelli di contenimento crescenti col gruppo (almeno 2° per il gruppo 2, 3° per il 3, 4° per il 4 — art. 275).
La valutazione del rischio è rivalutata a ogni modifica significativa e comunque almeno ogni 3 anni (art. 271). I lavoratori esposti sono in sorveglianza sanitaria (art. 41) con eventuale messa a disposizione di vaccini (art. 279).
Domande frequenti
Cos'è un agente biologico secondo il D.Lgs. 81/2008?
Secondo l'art. 267 è «qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni». Il Titolo X si applica a tutte le attività con rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 266).
In quanti gruppi sono classificati gli agenti biologici?
In 4 gruppi, per livello crescente di rischio (art. 268): il gruppo 1 ha poche probabilità di causare malattie; il gruppo 2 può causare malattie con bassa propagazione e misure disponibili; il gruppo 3 può causare malattie gravi che possono propagarsi, con misure di norma disponibili; il gruppo 4 provoca malattie gravi, con elevato rischio di propagazione e senza efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Quando scatta l'obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza?
Chi usa agenti dei gruppi 2 o 3 deve comunicarlo all'organo di vigilanza territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, e di nuovo a ogni mutamento che vari significativamente il rischio (art. 269). Anche gli autorizzati per il gruppo 4 e i laboratori diagnostici effettuano la comunicazione.
Serve un'autorizzazione per usare agenti del gruppo 4?
Sì. L'art. 270 richiede un'autorizzazione dei competenti uffici del Ministero (sentito l'Istituto Superiore di Sanità) per l'uso di agenti del gruppo 4; dura 5 anni ed è rinnovabile. È un obbligo distinto dalla comunicazione dell'art. 269.
Il datore di lavoro deve offrire i vaccini?
Sì, quando la valutazione lo richiede: su conforme parere del medico competente, l'art. 279 prevede la messa a disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori non già immuni, somministrati a cura del medico competente, che informa su vantaggi e inconvenienti della vaccinazione.
Chi va iscritto nel registro degli esposti e a chi si trasmette?
I lavoratori addetti ad attività con agenti dei gruppi 3 o 4 (art. 280). Il registro è tenuto dal datore di lavoro tramite l'RSPP, con accesso del medico competente e del RLS; copia è trasmessa all'INAIL (subentrato all'ISPESL) e all'organo di vigilanza, con aggiornamento almeno triennale.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo X, artt. 266-286 e Allegati XLVI-XLVIII
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