Segnaletica di sicurezza sul lavoro
Titolo V D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro è disciplinata dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008 (artt. 161-166). È obbligatoria quando i rischi, valutati ai sensi dell'art. 28, non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche o organizzative (art. 163). I segnali si distinguono in divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio/soccorso e informazione (art. 162) e usano colori di sicurezza codificati (Allegato XXIV: rosso, giallo, azzurro, verde) e cartelli di forma definita (Allegato XXV). Il datore informa e forma i lavoratori sul significato della segnaletica (art. 164); l'inosservanza è sanzionata (art. 165).
Colori e cartelli di sicurezza
| Tipo | Colore | Forma | Significato |
|---|---|---|---|
| Divieto | Rosso | Rotonda | Vieta un comportamento pericoloso (pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi) |
| Avvertimento | Giallo / giallo-arancio | Triangolare | Avverte di un rischio o pericolo (pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero) |
| Prescrizione (obbligo) | Azzurro | Rotonda | Prescrive un comportamento obbligatorio, es. indossare un DPI (pittogramma bianco su fondo azzurro) |
| Salvataggio / soccorso | Verde | Quadrata o rettangolare | Uscite di sicurezza, vie di fuga, mezzi di soccorso (pittogramma bianco su fondo verde) |
| Attrezzature antincendio | Rosso | Quadrata o rettangolare | Identificazione e ubicazione dei mezzi antincendio (pittogramma bianco su fondo rosso) |
Colori di sicurezza: Allegato XXIV, punto 4; forma e caratteristiche dei cartelli: Allegato XXV, punto 3. Oltre ai cartelli, la norma disciplina segnali luminosi, acustici, la comunicazione verbale e i segnali gestuali (Allegati XXIX-XXXII).
Quando è obbligatoria e chi forma i lavoratori
La segnaletica non sostituisce le misure di prevenzione: è obbligatoria solo quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a sufficienza con misure tecniche o organizzative, in esito alla valutazione dei rischi (art. 163). Il datore deve informare i lavoratori e il RLS sulle misure di segnaletica e formarli sul significato dei segnali e sui comportamenti da adottare (art. 164).
L'inosservanza degli obblighi di segnaletica (art. 163) e di informazione/formazione (art. 164) è punita dall'art. 165 con l'arresto o un'ammenda a carico del datore; gli importi delle ammende sono soggetti a rivalutazione periodica. L'art. 166 (sanzioni al preposto) è stato abrogato.
Domande frequenti
Quando la segnaletica di sicurezza è obbligatoria?
Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi (art. 28), risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva o con l'organizzazione del lavoro (art. 163 D.Lgs. 81/2008). La segnaletica integra, non sostituisce, le misure di prevenzione.
Quali tipi di segnali esistono?
L'art. 162 distingue i segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio o soccorso e informazione, realizzati con cartelli, colori, segnali luminosi o acustici, comunicazione verbale o segnali gestuali. Ogni forma ha regole proprie negli Allegati da XXIV a XXXII.
Cosa significano i colori di sicurezza?
Secondo l'Allegato XXIV: il rosso indica divieto, pericolo-allarme e i materiali antincendio; il giallo (o giallo-arancio) l'avvertimento; l'azzurro la prescrizione (obbligo); il verde il salvataggio, il soccorso e le situazioni di sicurezza (uscite, vie di fuga).
Che forma hanno i cartelli?
Secondo l'Allegato XXV: i cartelli di divieto e di prescrizione sono rotondi; quelli di avvertimento sono triangolari; quelli di salvataggio e delle attrezzature antincendio sono quadrati o rettangolari. Il colore di sicurezza deve coprire una percentuale minima della superficie del cartello (dal 35% per il divieto al 50% per gli altri).
Il datore deve formare i lavoratori sulla segnaletica?
Sì. L'art. 164 impone di informare i lavoratori e il RLS su tutte le misure di segnaletica adottate e di garantire una formazione adeguata, con istruzioni precise sul significato della segnaletica — specie quando implica l'uso di gesti o parole — e sui comportamenti da adottare.
Quali sanzioni sono previste per la segnaletica mancante?
L'art. 165 punisce l'inosservanza degli obblighi di segnaletica (art. 163) e di informazione/formazione (art. 164) con l'arresto o un'ammenda a carico del datore di lavoro e del dirigente. Gli importi delle ammende sono soggetti a rivalutazione periodica: va verificato l'importo vigente alla data. L'art. 166 (sanzioni a carico del preposto) è stato abrogato.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo V, artt. 161-166 · Allegati XXIV-XXXII
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