Lavoro al videoterminale (VDT)
Titolo VII D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
È «videoterminalista» chi usa un videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali (art. 173 D.Lgs. 81/2008): ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa (art. 175) e alla sorveglianza sanitaria per vista e apparato muscolo-scheletrico, con periodicità quinquennale o biennale (over 50 o idonei con prescrizioni, art. 176). Il datore adegua le postazioni ai requisiti minimi dell'Allegato XXXIV e fornisce a proprie spese gli eventuali dispositivi speciali di correzione visiva.
Chi è il videoterminalista
La legge definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni dell'art. 175 (art. 173, c. 1, lett. c). Le tutele specifiche del Titolo VII (pause, sorveglianza sanitaria dedicata, requisiti della postazione) si applicano a chi rientra in questa soglia.
Pause e sorveglianza sanitaria
In assenza di una diversa disciplina della contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale (art. 175, c. 3); la pausa può essere anche un cambiamento di attività e non è cumulabile a inizio/fine turno. La sorveglianza sanitaria (vista/occhi e apparato muscolo-scheletrico) è quinquennale, ma diventa biennale per gli idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni (art. 176, c. 3). Quando l'esito lo richiede, il datore fornisce a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva (art. 176, c. 6).
Requisiti minimi della postazione (Allegato XXXIV)
Per i portatili, in caso di uso prolungato, sono previsti tastiera, mouse e schermo/supporto separati.
Domande frequenti
Chi è il “videoterminalista” ai sensi di legge?
È il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'art. 175 (art. 173, c. 1, lett. c). Solo chi rientra in questa soglia ha diritto alle tutele specifiche (pause, sorveglianza sanitaria dedicata).
Ho diritto a una pausa quando lavoro al computer? Ogni quanto?
Sì. In assenza di una diversa disciplina della contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale (art. 175, c. 3). La pausa può consistere anche in un cambiamento di attività e non è cumulabile a inizio o fine dell'orario di lavoro.
Ogni quanto va fatta la visita medica per il videoterminale?
La periodicità è quinquennale in generale; diventa biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni, salvo diversa frequenza stabilita dal medico competente (art. 176, c. 3). La sorveglianza riguarda in particolare i rischi per vista/occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico.
Gli occhiali per il lavoro al VDT sono a carico del datore di lavoro?
Sì, quando l'esito della sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità e non è possibile usare i normali dispositivi di correzione: il datore fornisce a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva in funzione dell'attività svolta (art. 176, c. 6). Riguarda i dispositivi speciali collegati all'uso del VDT, non gli occhiali per uso generale.
Cosa deve valutare il datore di lavoro per le postazioni al videoterminale?
Nell'ambito della valutazione dei rischi analizza i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e gli occhi, ai problemi di postura e affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 174, c. 1). Deve poi adottare misure adeguate e conformare le postazioni ai requisiti minimi dell'Allegato XXXIV.
Il lavoro al videoterminale è sempre soggetto a queste regole?
No. Sono esclusi, tra gli altri, i posti di guida di veicoli o macchine, i sistemi informatici a bordo di mezzi di trasporto o destinati principalmente all'uso da parte del pubblico, calcolatrici e registratori di cassa e le macchine di videoscrittura senza schermo separato (art. 172, c. 2).
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo VII, artt. 172-177 e Allegato XXXIV
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