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Sicurezza sul lavoro

Luoghi di lavoro: i requisiti

Titolo II D.Lgs. 81/2008 e Allegato IV · aggiornata a Settembre 2026

I requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono fissati dal Titolo II del D.Lgs. 81/2008 (artt. 62-68) e dall'Allegato IV. Il datore deve rendere i luoghi conformi all'Allegato IV (art. 63), tenendo conto dei lavoratori disabili. L'Allegato IV disciplina stabilità e solidità, dimensioni dei locali (per i locali chiusi delle aziende industriali con più di 5 lavoratori: altezza ≥ 3 m, cubatura ≥ 10 m³ e superficie ≥ 2 m² per lavoratore; per uffici e commercio l'altezza segue la normativa urbanistica), vie e uscite di emergenza (sgombre, apertura nel verso dell'esodo, illuminazione di sicurezza), porte e portoni, microclima e aerazione, illuminazione naturale e artificiale, e i servizi igienico-assistenziali (spogliatoi, docce, gabinetti, locali di riposo e refezione). L'art. 64 impone manutenzione e pulizia regolari e il mantenimento sgombro delle vie di emergenza.

Dimensioni minime dei locali

RequisitoValore minimo
Altezza nettanon inferiore a 3 m
Cubaturanon inferiore a 10 m³ per lavoratore
Superficiealmeno 2 m² per lavoratore

Valori dell'Allegato IV, punto 1.2.1, riferiti ai locali chiusi delle aziende industriali con più di 5 lavoratori e alle lavorazioni che comportano sorveglianza sanitaria. Per uffici e attività commerciali l'altezza segue la normativa urbanistica (1.2.5); l'organo di vigilanza può autorizzare altezze inferiori con adeguata ventilazione (1.2.4).

Emergenza, microclima e servizi

Le vie e uscite di emergenza restano sgombre, con porte che si aprono nel verso dell'esodo e illuminazione di sicurezza (Allegato IV, 1.5). I locali chiusi devono avere aria salubre e una temperatura adeguata al tipo di lavoro (1.9) e un'illuminazione naturale e artificiale sufficiente (1.10). Tra i servizi igienico-assistenziali: spogliatoi e armadi (1.12), docce, gabinetti e lavabi (1.13), locali di riposo e refezione, con refettorio oltre i 30 dipendenti (1.11).

Il datore mantiene sgombre le vie di emergenza e sottopone luoghi, impianti e dispositivi di sicurezza a regolare manutenzione, controllo e pulizia (art. 64), eliminando rapidamente i difetti che possono pregiudicare salute e sicurezza.

Domande frequenti

Che cos'è un «luogo di lavoro» ai fini del D.Lgs. 81/2008?

Secondo l'art. 62 sono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, e ogni altro luogo dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Il Titolo II non si applica a mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci e campi/boschi di aziende agricole o forestali.

Quali sono le dimensioni minime dei locali di lavoro?

L'Allegato IV (punto 1.2.1) fissa, per i locali chiusi di aziende industriali con più di 5 lavoratori (e per le lavorazioni che comportano sorveglianza sanitaria): altezza netta non inferiore a 3 m, cubatura non inferiore a 10 m³ per lavoratore e superficie di almeno 2 m² per lavoratore. Per uffici e attività commerciali l'altezza segue invece la normativa urbanistica vigente (punto 1.2.5); l'organo di vigilanza può consentire altezze inferiori con adeguata ventilazione.

Che requisiti hanno le vie e le uscite di emergenza?

Devono restare sgombre e permettere di raggiungere rapidamente un luogo sicuro (Allegato IV, 1.5.2); le porte delle uscite di emergenza si aprono nel verso dell'esodo, sono facilmente apribili e non chiuse a chiave in presenza di lavoratori (1.5.6-1.5.7); è prevista un'illuminazione di sicurezza che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (1.5.11).

Quali servizi igienico-assistenziali deve garantire il datore?

Spogliatoi e armadi per il vestiario quando si indossano indumenti di lavoro specifici (1.12), docce dove l'attività lo richiede, gabinetti e lavabi con acqua corrente vicino ai posti di lavoro — di norma separati per sesso (1.13), e locali di riposo e refezione, con refettorio nelle aziende con più di 30 dipendenti che restano durante le pause (1.11).

Che obblighi di manutenzione e pulizia ci sono?

L'art. 64 impone di mantenere sgombre le vie e le uscite di emergenza, sottoporre luoghi, impianti e dispositivi a regolare manutenzione tecnica eliminando rapidamente i difetti pericolosi, assicurare la pulizia per condizioni igieniche adeguate e sottoporre gli impianti e i dispositivi di sicurezza a regolare manutenzione e controllo del funzionamento.

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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