Microclima e stress termico sul lavoro
Agente fisico · D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
Il microclima è classificato tra gli agenti fisici dal D.Lgs. 81/2008 (art. 180) e va valutato nel DVR (artt. 28 e 181) con riferimento alle norme di buona tecnica. L'Allegato IV (punto 1.9) pone requisiti solo qualitativi — aria salubre, temperatura «adeguata all'organismo umano», controllo di umidità e correnti d'aria — e non fissa alcun valore numerico di temperatura. Gli ambienti termici si distinguono in moderati (comfort, indici PMV/PPD della UNI EN ISO 7730), severi caldo (indice WBGT della UNI EN ISO 7243) e severi freddo (indice IREQ della UNI EN ISO 11079): questi indici sono criteri delle norme tecniche, non soglie di legge. Per il rischio da caldo e il lavoro all'aperto l'obbligo di valutare e adottare misure (acqua, pause, turnazione, ombra) discende dagli artt. 28 e 181 e dall'art. 2087 del Codice Civile; le ordinanze regionali anti-caldo, la piattaforma Worklimate (INAIL-CNR) e la cassa integrazione per eventi meteo sono misure amministrative e contingenti, non norme nazionali permanenti.
Obbligo di legge vs norma tecnica
Il microclima è un agente fisico (art. 180) e va valutato come parte di tutti i rischi (artt. 28 e 181). L'Allegato IV, punto 1.9, pone però solo requisiti qualitativi (aria salubre, temperatura adeguata, umidità e correnti d'aria controllate): nessun valore di temperatura in gradi è fissato dalla legge. Gli indici numerici per valutare gli ambienti termici provengono dalle norme tecniche UNI EN ISO, richiamate dalle «norme di buona tecnica» dell'art. 181.
| Ambiente termico | Indice | Norma tecnica |
|---|---|---|
| Moderato (comfort) | PMV / PPD | UNI EN ISO 7730 |
| Severo caldo | WBGT (e PHS) | UNI EN ISO 7243 (e 7933) |
| Severo freddo | IREQ | UNI EN ISO 11079 |
WBGT, PMV/PPD e IREQ sono indici di norme tecniche: non vanno mai presentati come valori-soglia di legge.
Rischio da caldo e lavoro all'aperto
Per il colpo di calore e il lavoro outdoor (edilizia, agricoltura, logistica) l'obbligo di valutare il rischio e adottare misure — acqua, pause, turnazione e riorganizzazione degli orari, ombreggiatura, indumenti idonei — deriva dagli artt. 28 e 181 del D.Lgs. 81/2008 e dall'obbligo generale di tutela dell'art. 2087 del Codice Civile. Non esistono soglie numeriche di legge: la valutazione è caso per caso.
Le ordinanze regionali anti-caldo, la piattaforma previsionale Worklimate(progetto INAIL-CNR) e la cassa integrazione per eventi meteo sono misure amministrative e contingenti (regionali o temporanee), non norme nazionali permanenti: vanno verificate di volta in volta.
Domande frequenti
Il microclima va valutato nel DVR?
Sì. Il microclima è espressamente classificato tra gli agenti fisici (art. 180 D.Lgs. 81/2008) e rientra nei «tutti i rischi» che il datore deve valutare ai sensi dell'art. 28; la valutazione degli agenti fisici (art. 181) avviene con riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.
La legge fissa una temperatura minima o massima nei luoghi di lavoro?
No. L'Allegato IV (punto 1.9) richiede che l'aria sia salubre e che la temperatura sia «adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro», tenendo conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici, dell'umidità e del movimento dell'aria, ma non indica valori numerici in gradi. Non esiste quindi una soglia di temperatura fissata dal D.Lgs. 81/2008.
Cosa sono gli indici WBGT, PMV e IREQ?
Sono indici delle norme tecniche UNI EN ISO per valutare gli ambienti termici: PMV/PPD per il comfort (ISO 7730), WBGT per lo stress da caldo (ISO 7243) e IREQ per il freddo (ISO 11079). Sono criteri tecnici richiamati tramite le «norme di buona tecnica» dell'art. 181, non valori-soglia stabiliti dalla legge.
Come si gestisce il rischio da caldo e il lavoro all'aperto?
L'obbligo di valutare il rischio da calore e di adottare misure (acqua, pause, turnazione e riorganizzazione degli orari, ombreggiatura, indumenti idonei) deriva dagli artt. 28 e 181 del D.Lgs. 81/2008 e dall'obbligo generale di tutela dell'art. 2087 del Codice Civile. Non esistono soglie numeriche di legge per il lavoro outdoor: la valutazione è caso per caso.
Che cosa sono le ordinanze anti-caldo e la piattaforma Worklimate?
Sono misure amministrative e strumenti di supporto, non norme nazionali permanenti. Worklimate è un progetto di ricerca INAIL-CNR che fornisce previsioni del rischio da calore; diverse Regioni, nelle estati più calde, emanano ordinanze temporanee che vietano il lavoro all'aperto nelle ore più calde nei giorni a rischio elevato. È inoltre possibile, in presenza di caldo eccezionale, ricorrere alla cassa integrazione per eventi meteo (parametro amministrativo INPS, non una soglia di sicurezza).
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · artt. 28, 180-181 · Allegato IV punto 1.9
- Norme tecniche di riferimento · UNI EN ISO 7730 (comfort), 7243 (caldo/WBGT), 11079 (freddo/IREQ) · art. 2087 Codice Civile
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