Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche
Titolo III Capo I D.Lgs. 81/2008 · aggiornata a Settembre 2026
L'uso delle attrezzature di lavoro è disciplinato dal Titolo III Capo I del D.Lgs. 81/2008 (artt. 69-73). Il datore mette a disposizione attrezzature conformi e idonee, ne cura la manutenzione (con libretto e registro di controllo) e riserva l'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari a lavoratori formati e addestrati (artt. 71 e 73). Le attrezzature elencate nell'Allegato VII sono soggette a verifiche periodiche (art. 71, c. 11): la prima verifica spetta all'INAIL (entro 45 giorni dalla richiesta), le successive alle ASL o all'ARPA o a soggetti pubblici o privati abilitati, a scelta del datore. Per alcune attrezzature (PLE, gru, carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo) è inoltre richiesta una specifica abilitazione dell'operatore, individuata dall'Accordo Stato-Regioni ai sensi dell'art. 73, c. 5.
Verifiche periodiche: chi fa cosa
Le attrezzature dell'Allegato VII sono soggette a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione ed efficienza, con la frequenza indicata nello stesso allegato (art. 71, c. 11). La prima verifica è a cura dell'INAIL, entro 45 giornidalla richiesta; scaduto il termine, il datore può rivolgersi a soggetti abilitati. Le verifiche successive sono effettuate, a libera scelta del datore, dalle ASL (o dall'ARPA, dove previsto da legge regionale) o da soggetti pubblici o privati abilitati. Sono a titolo oneroso, con spese a carico del datore, e i verbali restano a disposizione dell'organo di vigilanza.
Da non confondere con i controlli dell'art. 71, c. 8 — controllo iniziale, dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere, periodici e straordinari — che sono a carico del datore e svolti da persona competente, con esiti scritti conservati almeno tre anni.
Attrezzature che richiedono l'abilitazione dell'operatore
Per queste attrezzature l'uso è riservato a operatori con specifica abilitazione, individuata dall'Accordo Stato-Regioni ai sensi dell'art. 73, c. 5 (elenco tassativo):
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobili
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo
L'abilitazione prevede un corso dedicato e un aggiornamento periodico secondo l'Accordo Stato-Regioni vigente; verificare durata e scadenze alla data nell'Accordo applicabile.
Domande frequenti
Chi effettua le verifiche periodiche delle attrezzature?
Le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 sono sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, c. 11). La prima verifica è a cura dell'INAIL, che provvede entro 45 giorni dalla richiesta; scaduto inutilmente il termine, il datore può rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono effettuate, a libera scelta del datore, dalle ASL (o dall'ARPA, dove previsto da legge regionale) o da soggetti abilitati.
Che differenza c'è tra «controlli» e «verifiche periodiche»?
I controlli (art. 71, c. 8) sono a carico del datore e svolti da persona competente: controllo iniziale dopo l'installazione, dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere, e controlli periodici e straordinari; i risultati vanno messi per iscritto e conservati almeno tre anni (c. 9). Le verifiche periodiche (art. 71, c. 11) sono invece quelle delle attrezzature dell'Allegato VII affidate a INAIL/ASL/ARPA/soggetti abilitati.
Quali attrezzature richiedono un'abilitazione dell'operatore?
Per l'uso di PLE, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori, pale, terne, ecc.) e pompe per calcestruzzo è richiesta una specifica abilitazione dell'operatore, individuata dall'Accordo Stato-Regioni ai sensi dell'art. 73, c. 5. L'elenco è tassativo. L'abilitazione prevede un corso dedicato e un aggiornamento periodico secondo l'Accordo vigente.
Che obblighi ha il datore sulle attrezzature di lavoro?
Mettere a disposizione attrezzature conformi e idonee al lavoro (art. 71, c. 1), assicurarne l'idonea manutenzione per conservarne nel tempo i requisiti di sicurezza, tenere il libretto di manutenzione e il registro di controllo (art. 71, c. 4), e riservare l'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari ai lavoratori incaricati, formati e addestrati (art. 71, c. 7; art. 73).
Serve formazione e addestramento per usare le attrezzature?
Sì. L'art. 73 impone che i lavoratori incaricati dispongano di informazione e istruzioni e ricevano una formazione e un addestramento adeguati sulle condizioni di impiego e sulle situazioni anormali prevedibili; per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari la formazione, l'informazione e l'addestramento sono specifici.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 (testo vigente) · Titolo III Capo I, artt. 69-73 · Allegato VII · Accordo Stato-Regioni (art. 73, c. 5)
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