Vai al contenuto
Portale informativo indipendenteFAQ Sicurezza Lavoro
Gestione emergenze

Piano di emergenza ed evacuazione

Artt. 43-46 D.Lgs. 81/2008 e DM 2 settembre 2021 · aggiornata a Settembre 2026

La gestione delle emergenze è disciplinata dagli artt. 43-46 del D.Lgs. 81/2008 e, per la sicurezza antincendio, dal DM 2 settembre 2021. Il datore di lavoro organizza i rapporti con i servizi di soccorso, designa e forma gli addetti alla prevenzione incendi, all'evacuazione e al primo soccorso e informa i lavoratori sul comportamento in caso di pericolo grave e immediato (art. 43); il lavoratore che si allontana per un pericolo grave e immediato non subisce pregiudizio (art. 44). Il piano di emergenza è obbligatorio quando il luogo di lavoro occupa almeno 10 lavoratori, è aperto al pubblico con più di 50 persone presenti, o rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (art. 2 DM 2/9/2021). Il piano definisce vie di esodo, procedure di evacuazione, compiti degli addetti e planimetrie, e prevede esercitazioni di evacuazione con cadenza almeno annuale.

Quando è obbligatorio il piano

Il datore predispone il piano di emergenza in almeno uno di questi casi (art. 2, c. 2, DM 2 settembre 2021):

  • Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori occupati
  • Luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente (a prescindere dal numero di lavoratori)
  • Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I del DPR 151/2011)

Negli altri casi il piano non è obbligatorio, ma il datore adotta comunque misure organizzative e gestionali per l'emergenza, da riportare nel DVR (o nel documento ex art. 29, c. 5).

Contenuti del piano e prove di evacuazione

Il piano (Allegato II DM 2/9/2021) definisce le vie di esodo, le modalità di allarme, le procedure di evacuazione, i compiti degli addetti alla gestione dell'emergenza, le misure per i lavoratori con esigenze speciali e una o più planimetriecon uscite, presidi antincendio e dispositivi di intercettazione. Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori partecipano a esercitazioni di evacuazione almeno una volta l'anno (Allegato II, punto 1.3), documentate dal datore.

In caso di pericolo grave e immediato il lavoratore che si allontana non può subire alcun pregiudizio (art. 44). Gli addetti all'emergenza sono designati e formati: antincendio secondo il DM 2/9/2021 (livelli 1/2/3, aggiornamento quinquennale) e primo soccorso secondo il DM 388/2003.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il piano di emergenza?

Secondo l'art. 2 del DM 2 settembre 2021, il datore di lavoro predispone il piano di emergenza quando il luogo di lavoro occupa almeno 10 lavoratori, oppure è aperto al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, oppure rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I del DPR 151/2011). Negli altri casi restano comunque misure organizzative e gestionali da riportare nel DVR.

Cosa deve contenere il piano di emergenza?

Il piano (Allegato II del DM 2/9/2021) descrive le caratteristiche dei luoghi e delle vie di esodo, le modalità di allarme, le procedure di evacuazione, i compiti degli addetti alla gestione dell'emergenza, le misure per i lavoratori esposti a rischi particolari e le persone con esigenze speciali, oltre a una o più planimetrie con vie di esodo, presidi antincendio, allarmi e dispositivi di intercettazione.

Ogni quanto si fanno le prove di evacuazione?

Dove è obbligatorio il piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare a esercitazioni antincendio e di evacuazione con cadenza almeno annuale (Allegato II, punto 1.3, DM 2/9/2021), salvo diverse indicazioni di specifiche regole tecniche. Un'ulteriore esercitazione è necessaria in caso di gravi carenze emerse, aumento significativo dell'affollamento o modifiche sostanziali del sistema di esodo.

Chi gestisce le emergenze in azienda?

Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs. 81/2008). Gli addetti devono essere formati, in numero sufficiente e dotati di attrezzature adeguate; non possono rifiutare la designazione senza giustificato motivo.

Un lavoratore può allontanarsi in caso di pericolo grave e immediato?

Sì. L'art. 44 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non può subire alcun pregiudizio e deve essere protetto da conseguenze dannose. Il datore non può chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività finché persiste il pericolo, salvo eccezioni motivate.

Chi sono gli addetti antincendio e di primo soccorso?

Sono lavoratori designati dal datore e appositamente formati: gli addetti antincendio secondo il DM 2 settembre 2021 (formazione per livello di rischio 1, 2 o 3, con aggiornamento quinquennale) e gli addetti al primo soccorso secondo il DM 388/2003 (gruppi A, B, C). Sono figure distinte, entrambe parte del sistema di gestione dell'emergenza.

Fonti

Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

Approfondisci