Appalti e rischi interferenziali: guida all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e al DUVRI
L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sicurezza quando un datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. Il fulcro è la gestione dei rischi interferenziali, cioè quelli generati dalla presenza contemporanea di più soggetti nello stesso ambiente. Questa guida illustra obblighi, verifiche, DUVRI e adempimenti connessi.
Gli obblighi del datore di lavoro committente
Il committente che affida lavori all'interno della propria azienda o unità produttiva assume gli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008. In primo luogo deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Deve inoltre promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti, elaborando ove richiesto il DUVRI. Gli obblighi si applicano anche a servizi e forniture con posa in opera, non solo agli appalti edili. Restano esclusi i rischi propri dell'attività dell'appaltatore, che ciascun datore gestisce autonomamente nel proprio documento di valutazione dei rischi.
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale
Prima dell'affidamento il committente deve accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo in relazione ai lavori da eseguire. La verifica avviene almeno mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 47 DPR 445/2000), ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a. È buona prassi richiedere anche il DURC, l'organigramma della sicurezza, gli attestati di formazione e la documentazione delle attrezzature. La verifica non è un adempimento una tantum: deve essere aggiornata quando la documentazione scade o quando cambiano le condizioni dell'appalto, mantenendo evidenza documentale di ogni controllo effettuato.
Informazione sui rischi specifici dell'ambiente
Il committente deve fornire agli appaltatori e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, come previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b. Questa informazione deve essere concreta e pertinente: layout dei luoghi, sostanze pericolose presenti, procedure antincendio, vie di esodo, punti di raccolta e referenti per l'emergenza. L'informazione precede l'inizio dei lavori e costituisce il presupposto per una valutazione consapevole delle interferenze. È opportuno consegnarla per iscritto e farne attestare la ricezione, integrandola con il DUVRI quando questo è dovuto.
Cooperazione e coordinamento tra i soggetti
L'art. 26 comma 2 impone ai datori di lavoro committente e appaltatori di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e di coordinare gli interventi eliminando i rischi dovuti alle interferenze. Il coordinamento diventa cruciale quando più imprese operano nello stesso luogo, anche in tempi diversi. È prassi consolidata documentare l'attività con verbali di sopralluogo congiunto, riunioni di coordinamento e cronoprogrammi che sfalsano le lavorazioni incompatibili. Le interferenze vanno considerate anche quando le imprese non lavorano fisicamente insieme ma condividono spazi, impianti o vie di transito nell'arco della commessa.
Il DUVRI: quando serve e quando no
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), previsto dall'art. 26 comma 3, è redatto dal datore di lavoro committente e allegato al contratto d'appalto o d'opera. Indica le misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis, l'obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi derivanti da rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (DPR 177/2011), dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, oppure dai rischi particolari di cui all'allegato XI. Va aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle lavorazioni. Nei cantieri edili del Titolo IV il DUVRI non si applica ed è sostituito dal PSC.
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
L'art. 26 comma 5 stabilisce che nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Questi costi non sono soggetti a ribasso d'asta: rappresentano oneri della sicurezza destinati alle misure di coordinamento e non possono essere compressi dalla concorrenza economica tra offerenti. La regola vale anche fuori dagli appalti pubblici e negli appalti non edili, ogni volta che vi siano interferenze da gestire. Sono distinti dai costi della sicurezza aziendale propri dell'impresa. L'omessa o incongrua quantificazione espone il contratto a vizi e il committente a responsabilità.
Tessera di riconoscimento e subappalto
L'art. 26 comma 8 impone che, negli appalti e subappalti, il personale occupato dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il contenuto della tessera è ulteriormente precisato dall'art. 18 comma 1 lett. u, che vi aggiunge la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per i lavoratori autonomi, l'art. 26 comma 8-bis prevede una tessera con le proprie generalità e l'indicazione del committente. La tessera va esposta in modo visibile durante la permanenza nei luoghi di lavoro. Nel subappalto il committente mantiene le verifiche di idoneità lungo tutta la catena, e in materia retributiva e contributiva può operare la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003.
Differenza tra art. 26 e Titolo IV cantieri
L'art. 26 disciplina gli appalti interni all'azienda o all'unità produttiva del committente, dove il rischio da governare è l'interferenza. Il Titolo IV (artt. 88 e seguenti) regola invece i cantieri temporanei o mobili per lavori edili o di ingegneria civile, con un impianto autonomo: nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, PSC, POS e notifica preliminare. Nei cantieri del Titolo IV non si applica il DUVRI, sostituito dal PSC, e il cartello di cantiere assolve funzioni informative proprie. La corretta qualificazione dell'intervento determina quale regime seguire, evitando di applicare l'art. 26 dove serve il coordinatore o viceversa.
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