La formazione alla sicurezza e il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
La formazione è uno dei pilastri della prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, cambiano durate, contenuti e modalità dei corsi per tutte le figure aziendali. Questa guida raccoglie e collega le domande più frequenti per orientarsi tra obblighi, ore minime, verifica finale di apprendimento e aggiornamento periodico, con un linguaggio chiaro e riferimenti normativi coerenti con il Testo Unico.
Cos'è l'Accordo Stato-Regioni e cosa cambia nel 2025
Gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni definiscono in dettaglio durata, contenuti e modalità della formazione obbligatoria prevista dal Testo Unico e hanno valore vincolante per aziende e soggetti formatori. Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, sostituisce gli Accordi del 2011, 2012 e 2016: introduce la formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, ridefinisce durate e aggiornamenti delle altre figure, rende obbligatoria la verifica finale di apprendimento e fissa nuovi requisiti per i corsi. La sua piena applicazione decorre dal 24 maggio 2026. Si tratta dell'ennesimo intervento di aggiornamento del quadro avviato con il D.Lgs. 81/2008 e le sue successive modifiche.
La nuova formazione obbligatoria del datore di lavoro
La principale novità dell'Accordo 2025 riguarda il datore di lavoro. Se in passato la sua formazione era obbligatoria solo quando svolgeva direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ora tutti i datori di lavoro devono frequentare uno specifico corso. Il percorso ha una durata di almeno 16 ore, articolate in un modulo giuridico-normativo e in un modulo gestionale, e va completato entro il 24 maggio 2027. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. L'obiettivo è rafforzare la consapevolezza di chi ha le responsabilità decisionali in azienda, in coerenza con il ruolo centrale che il D.Lgs. 81/2008 assegna al datore di lavoro nella gestione della sicurezza.
Formazione dei lavoratori: durate e quando erogarla
La formazione dei lavoratori si articola in una parte generale di 4 ore, uguale per tutti, e in una parte specifica commisurata al livello di rischio della mansione: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto. L'aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 5 anni. La formazione va erogata in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambio di mansione e dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Deve svolgersi durante l'orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a carico dei lavoratori: è un obbligo e un costo interamente del datore di lavoro, che deve garantirla in modo comprensibile e adeguato ai rischi effettivi.
La formazione delle figure: preposto, dirigente, RLS e RSPP
Oltre ai lavoratori, il sistema di prevenzione coinvolge figure specifiche con percorsi formativi dedicati. Il preposto, il cui ruolo di vigilanza è stato rafforzato dalle recenti modifiche normative, e il dirigente hanno corsi propri con durate e contenuti definiti dagli Accordi. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) segue una formazione iniziale di 32 ore, con aggiornamento annuale di 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore in quelle con più di 50. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la figura tecnica di coordinamento del sistema aziendale. Il nuovo Accordo ridefinisce durate e aggiornamenti di queste figure, uniformando il quadro previgente.
Informazione, formazione e addestramento: le differenze
Il Testo Unico distingue tre concetti che spesso vengono confusi. L'informazione consiste nel fornire conoscenze utili a riconoscere i rischi presenti in azienda. La formazione è un processo educativo strutturato volto a far acquisire competenze e comportamenti sicuri. L'addestramento è invece la prova pratica del corretto uso di attrezzature, macchine, impianti e dispositivi di protezione individuale. Per alcuni DPI, come quelli di terza categoria e i dispositivi di protezione dell'udito, l'addestramento specifico è obbligatorio e deve essere documentato. Con l'Accordo 2025 diventa obbligatoria per la formazione la verifica finale di apprendimento, che accerta l'effettiva acquisizione delle competenze e non la sola presenza in aula.
Abilitazioni per attrezzature e nuovi corsi antincendio
L'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari è riservato ai lavoratori incaricati che abbiano ricevuto formazione, informazione e addestramento adeguati; per quelle indicate dalla legge serve inoltre una specifica abilitazione, con corso teorico-pratico e aggiornamento periodico. Il nuovo Accordo estende l'obbligo di abilitazione anche ad attrezzature prima non incluse, come il carroponte, alcune macchine raccoglifrutta e i caricatori per la movimentazione materiali. Percorsi dedicati riguardano anche la conduzione dei trattori agricoli e forestali (abilitazione già prevista dall'Accordo del 2012, non una novità del 2025). Sul fronte delle emergenze, la normativa antincendio ha ridefinito i corsi degli addetti in funzione del livello di rischio dell'attività, con contenuti e aggiornamenti aggiornati rispetto al passato.
Verifica finale e aggiornamento: mantenere valida la formazione
La formazione non è un adempimento una tantum, ma un percorso da mantenere nel tempo. Con l'Accordo 2025 la verifica finale di apprendimento diventa un requisito obbligatorio per attestare che il lavoratore abbia realmente acquisito le competenze previste. A ciò si affianca l'aggiornamento periodico, variabile per figura: 6 ore ogni 5 anni per lavoratori e datori di lavoro, aggiornamento annuale per il RLS, cadenze proprie per le abilitazioni all'uso delle attrezzature. Documentare correttamente corsi, verifiche e aggiornamenti è essenziale sia per la conformità al D.Lgs. 81/2008 sia per la tutela concreta delle persone. Una formazione aggiornata riduce gli infortuni e rende più solida la posizione dell'azienda in caso di controlli o eventi.
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