Infortuni sul lavoro e malattie professionali: obblighi, denuncia INAIL e gestione
La corretta gestione di infortuni e malattie professionali è un obbligo di legge e un indicatore chiave della maturità del sistema di prevenzione aziendale. Questa guida chiarisce definizioni, adempimenti verso l'INAIL, termini di denuncia e strumenti di analisi delle cause. L'obiettivo è tradurre gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 1124/1965 in comportamenti operativi verificabili.
Cosa sono infortunio sul lavoro e malattia professionale
Si ha un infortunio sul lavoro quando una causa violenta, agente in occasione di lavoro, produce una lesione da cui derivi la morte o un'inabilità. Gli elementi qualificanti sono quindi la causa violenta (concentrata nel tempo) e l'occasione di lavoro, cioè il collegamento funzionale tra l'evento e l'attività lavorativa. Ai fini dell'indennizzo INAIL l'evento rileva quando comporta la morte, un'inabilità permanente oppure un'inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni (art. 2 D.P.R. 1124/1965); gli infortuni che determinano un'assenza pari o inferiore a tre giorni non danno luogo a indennizzo ma restano comunque soggetti agli obblighi di comunicazione. La malattia professionale, invece, è una patologia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione, con azione lenta e progressiva di un fattore di rischio (chimico, fisico, biologico, ergonomico). La distinzione tra evento acuto e patologia da esposizione prolungata determina regimi probatori e termini differenti. Rientrano nella tutela anche gli infortuni gravi e gravissimi, che comportano ulteriori obblighi di comunicazione verso le autorità.
Obblighi immediati del lavoratore e del datore di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediato avviso al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità (art. 52 D.P.R. 1124/1965). L'omissione dell'avviso può far decorrere i termini per l'indennizzo solo dalla data di effettiva conoscenza da parte del datore. Quest'ultimo deve garantire il primo soccorso attraverso addetti formati, presìdi e procedure adeguate (art. 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003), attivando se necessario il 118. Chi non presta soccorso a un infortunato può incorrere in responsabilità penale per omissione di soccorso. Sul piano assicurativo, il datore deve acquisire il certificato medico, raccogliere le informazioni sull'evento e predisporre gli adempimenti verso l'INAIL nei termini previsti, coinvolgendo il servizio di prevenzione e protezione nell'analisi dell'accaduto.
Comunicazione e denuncia di infortunio all'INAIL: termini e modalità
Il certificato medico è trasmesso telematicamente all'INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria; il datore non deve più allegarlo, ma ne utilizza i dati identificativi. Sul piano degli adempimenti aziendali coesistono due obblighi. La comunicazione ai fini statistici e informativi è dovuta per gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La denuncia vera e propria è dovuta per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e va inoltrata entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte il termine si riduce a 24 ore, con avviso anche all'autorità di pubblica sicurezza. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica tramite i servizi INAIL.
Registro infortuni abolito e nascita del SINP
L'obbligo di tenuta del registro infortuni cartaceo è stato soppresso: dal 23 dicembre 2015, per effetto del D.Lgs. 151/2015, il registro non deve più essere compilato né vidimato. La funzione di raccolta e monitoraggio dei dati è assorbita dal SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8 D.Lgs. 81/2008), che integra le banche dati di INAIL, INPS e altri enti. Le informazioni sugli infortuni confluiscono così nel sistema a partire dalle comunicazioni e denunce telematiche. Resta però buona prassi, ai fini della gestione interna e del miglioramento continuo, mantenere una registrazione aziendale degli eventi e dei near miss, utile per l'analisi statistica, per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e per dimostrare l'efficacia del sistema di prevenzione.
Infortunio in itinere e in smart working
L'infortunio in itinere (art. 12 D.Lgs. 38/2000) è quello occorso durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, oppure tra due luoghi di lavoro o verso il luogo di consumazione dei pasti in assenza di mensa. La tutela INAIL opera a condizione che il percorso e il mezzo siano necessitati e che non vi siano interruzioni o deviazioni non riconducibili a esigenze essenziali. L'uso del mezzo privato è tutelato quando necessario. Anche il lavoro agile è coperto (L. 81/2017): l'infortunio occorso durante la prestazione in smart working, nel luogo scelto secondo criteri di ragionevolezza, rientra nella tutela, così come l'infortunio in itinere del lavoratore agile. La corretta delimitazione dell'occasione di lavoro resta l'elemento decisivo per il riconoscimento.
Tutela INAIL: prestazioni, indennizzo e rivalsa
L'assicurazione INAIL riconosce prestazioni economiche e sanitarie a prescindere dalla colpa. L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta dal quarto giorno successivo all'infortunio (il giorno dell'evento è retribuito interamente dal datore e i tre giorni successivi, di carenza, restano a suo carico). Per i postumi permanenti opera l'indennizzo del danno biologico (art. 13 D.Lgs. 38/2000): in capitale per menomazioni dal 6% al 15%, in rendita dal 16%. Sono previste tutele anche per ricadute e aggravamenti. L'intervento INAIL non esclude la responsabilità del datore: in presenza di reato o violazione di norme antinfortunistiche, l'Istituto può esercitare l'azione di regresso (artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/1965), mentre il lavoratore può agire per il danno differenziale non coperto dall'indennizzo. Questo rende centrale la prova documentale del rispetto degli obblighi di prevenzione.
Malattie professionali tabellate e non tabellate
Il sistema di tutela distingue tra malattie tabellate e non tabellate. Per le patologie inserite nelle apposite tabelle (allegate al D.P.R. 1124/1965 e aggiornate con successivi decreti), associate a specifiche lavorazioni ed entro determinati periodi di indennizzabilità, opera la presunzione legale d'origine: il lavoratore non deve dimostrare il nesso causale. Per le malattie non tabellate, invece, l'onere della prova del nesso tra patologia e rischio lavorativo grava sull'assicurato. Silicosi e asbestosi godono di una disciplina specifica in quanto malattie storicamente tabellate ad alta gravità. La denuncia della malattia professionale segue tempi diversi dall'infortunio: il datore trasmette la denuncia entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965), e il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni.
Analisi delle cause, indagine interna e near miss
La gestione dell'evento non si esaurisce con la denuncia: ogni infortunio richiede un'analisi delle cause finalizzata a individuare i fattori tecnici, organizzativi e comportamentali e a definire azioni correttive. Un'indagine interna strutturata, condotta dal servizio di prevenzione con il coinvolgimento del RLS, alimenta l'aggiornamento del DVR e documenta l'impegno del datore. Un ruolo strategico è svolto dai near miss, i quasi-infortuni: eventi che avrebbero potuto causare un danno ma che non lo hanno prodotto. La loro raccolta e analisi consente di intercettare le criticità prima che si traducano in lesioni, spostando la prevenzione da reattiva a proattiva. Pur non essendovi un obbligo formale di denuncia dei mancati infortuni, la loro gestione sistematica è parte integrante di un modello organizzativo efficace.
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