Come si tiene conto delle differenze di genere?
La valutazione deve considerare che alcuni rischi possono incidere diversamente su uomini e donne (es. movimentazione carichi, agenti che interferiscono con la riproduzione, organizzazione del lavoro e conciliazione). Le misure vanno calibrate di conseguenza, evitando approcci uniformi. È un obbligo esplicito del Testo Unico.
Riferimento normativoD.Lgs. 81/2008, art. 28 c.1
Revisione a cura di Giulio Morelli · R.S.P.P. — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ultimo aggiornamento: Come verifichiamo i contenutiDomande correlate
Avvertenza. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato. Verificare l'edizione vigente delle norme citate.