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Guida

Luoghi di lavoro: requisiti di salute e sicurezza secondo il Titolo II

A cura di · R.S.P.P.Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aggiornato:

Il Titolo II del D.Lgs. 81/2008 (artt. 62-68) e l'Allegato IV fissano i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei luoghi di lavoro. Questa guida sintetizza gli obblighi del datore di lavoro in materia di microclima, illuminazione, aerazione, dimensioni dei locali, servizi igienici, vie di circolazione e manutenzione. L'obiettivo e' tutelare salute e sicurezza garantendo ambienti idonei, salubri e mantenuti in efficienza.

Campo di applicazione e requisiti dell'Allegato IV

Il Titolo II si applica ai luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, comprese le aree di pertinenza e i servizi accessori. L'art. 63 impone che tali luoghi siano conformi ai requisiti dell'Allegato IV, che disciplina stabilita', solidita', dimensioni, illuminazione, microclima, servizi e vie di circolazione. Il datore di lavoro valuta l'idoneita' dei locali e assicura l'accessibilita' ai lavoratori con disabilita' (art. 63, comma 2), adeguando porte, percorsi e servizi igienici. Ai sensi dell'art. 65 e' in via generale vietato destinare al lavoro locali chiusi interrati o seminterrati; il loro impiego e' ammesso solo in casi particolari, nel rispetto di adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, previa deroga dell'organo di vigilanza per specifiche esigenze tecniche oppure, quando non vi siano emissioni di agenti nocivi e siano rispettati i requisiti dell'Allegato IV, con notifica all'organo di vigilanza. I requisiti si applicano tenendo conto del tipo di attivita' e dei rischi presenti.

Microclima e temperatura

L'Allegato IV, punto 1.9, prescrive che la temperatura nei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano durante l'orario, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici. Occorre considerare umidita', ventilazione e presenza di correnti d'aria fastidiose. Negli uffici e nelle attivita' sedentarie si punta al comfort termico; il D.Lgs. 81/2008 non fissa valori numerici, ma sono comunemente indicati come riferimento valori intorno a 18-22 gradi in inverno, evitando surriscaldamento estivo eccessivo. Finestre, lucernari e pareti vetrate devono limitare l'irraggiamento solare eccessivo. Gli impianti di condizionamento non devono esporre i lavoratori a correnti dannose e vanno mantenuti efficienti e igienicamente idonei. Nelle lavorazioni con temperature elevate o basse si adottano misure tecniche, organizzative e di protezione individuale.

Illuminazione naturale e artificiale

L'Allegato IV, punto 1.10, richiede che i luoghi di lavoro dispongano di sufficiente luce naturale e siano dotati di illuminazione artificiale idonea a salvaguardare sicurezza, salute e benessere. I locali devono avere, salvo esigenze tecniche particolari, adeguata superficie finestrata per garantire illuminazione e aerazione naturali. Gli impianti di illuminazione dei locali e delle vie di circolazione vanno realizzati in modo da non costituire rischio e da evitare abbagliamenti e ombre fastidiose. Nei luoghi in cui un guasto all'illuminazione artificiale puo' comportare pericolo devono esistere mezzi di illuminazione di sicurezza (sussidiaria di emergenza) di sufficiente intensita', alimentati da fonte autonoma, che consentano l'esodo. L'autonomia deve garantire il tempo necessario per l'evacuazione in condizioni sicure.

Aerazione dei locali

L'Allegato IV, punto 1.9, impone aria salubre in quantita' sufficiente ottenuta preferibilmente con aperture naturali; quando cio' non e' possibile si ricorre alla ventilazione meccanica. Gli impianti di aerazione devono essere mantenuti sempre funzionanti, con segnalazione dei guasti quando necessario per la salute, e sottoposti a manutenzione e pulizia per evitare rischi da microrganismi o polveri. Occorre eliminare rapidamente vapori, esalazioni e sostanze nocive prodotte dalle lavorazioni. Ambienti specifici come le cucine professionali richiedono adeguati sistemi di captazione e aspirazione dei fumi e dei vapori di cottura, con cappe ed espulsione verso l'esterno. La progettazione deve evitare che l'aria di ricircolo veicoli inquinanti negli ambienti occupati.

Altezza, superficie e volume dei locali

L'Allegato IV, punto 1.2, stabilisce che nelle aziende industriali, e nei luoghi che occupano piu' di cinque lavoratori, i locali di lavoro chiusi abbiano un'altezza netta non inferiore a 3 metri, salvo i limiti diversi previsti da normative specifiche; per uffici e attivita' commerciali valgono di regola le altezze fissate dai regolamenti edilizi e urbanistici locali. Ogni lavoratore deve disporre di superficie e cubatura adeguate, con spazio sufficiente attorno alla postazione per muoversi e operare in sicurezza. I valori tradizionali di riferimento indicano almeno 2 metri quadrati di superficie e circa 10 metri cubi di volume per addetto, parametri utili nella valutazione dell'idoneita'. Il dimensionamento tiene conto degli arredi, delle attrezzature e delle vie di transito interne, cosi' da non creare condizioni di sovraffollamento.

Servizi igienici, spogliatoi, acqua potabile e locali di riposo

L'Allegato IV impone gabinetti e lavabi in numero sufficiente, separati per sesso o con uso separato, dotati di acqua e mezzi detergenti. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione acqua potabile in quantita' sufficiente per il consumo dei lavoratori. Spogliatoi appositi e separati per sesso sono obbligatori quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro e non possono cambiarsi in altri locali idonei; gli spogliatoi devono consentire a ciascun lavoratore di custodire e chiudere a chiave i propri indumenti. Gli armadi a doppio scomparto, per separare gli abiti da lavoro da quelli privati, sono richiesti in particolare nelle lavorazioni insudicianti o con esposizione a sostanze pericolose. Docce sono previste per lavorazioni insudicianti o pericolose. Un locale di riposo e' richiesto quando la sicurezza o la salute lo esigono, in particolare per il numero di addetti o il tipo di attivita' svolta.

Vie di circolazione, porte, pavimenti e uscite

L'Allegato IV disciplina pavimenti fissi, stabili, non sdrucciolevoli e privi di dislivelli pericolosi, con aperture nel suolo protette e rampe segnalate. Le vie di circolazione devono avere larghezza idonea al transito di persone e mezzi e al numero di occupanti, con dimensionamento delle uscite in funzione dell'affollamento e del rischio. Porte e portoni devono aprirsi agevolmente e consentire un esodo rapido; le porte trasparenti vanno protette contro lo sfondamento e segnalate ad altezza d'uomo, mentre porte scorrevoli e automatiche richiedono sistemi di sicurezza contro fuoriuscita dalle guide, schiacciamento e blocco. Solai, soppalchi e scaffalature devono avere portata adeguata e controllata; le scale fisse e quelle verticali richiedono parapetti e, oltre certe altezze, gabbie di protezione.

Segnaletica e manutenzione dei luoghi di lavoro

L'art. 64 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di mantenere in condizioni di ordine e pulizia i luoghi, gli impianti e i dispositivi, sottoponendoli a regolare manutenzione tecnica ed eliminando tempestivamente i difetti che possono pregiudicare la sicurezza. Vie di circolazione, uscite ed uscite di emergenza devono restare sgombre e fruibili. La segnaletica di sicurezza, disciplinata dal Titolo V (artt. 161-166) e dagli Allegati XXIV e seguenti, integra i requisiti strutturali indicando percorsi di esodo, divieti, pericoli e presidi. Impianti di aerazione, illuminazione di sicurezza, scaffalature industriali e strutture portanti come i soppalchi vanno verificati periodicamente e i controlli documentati, a garanzia della persistente idoneita' dei locali.

Avvertenza. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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