Vigilanza, ispezioni e sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro
Il sistema di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro poggia su organi pubblici con ampi poteri ispettivi e su un apparato sanzionatorio in gran parte penale. Questa guida illustra chi controlla, come si svolge un'ispezione, il meccanismo della prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994, la sospensione dell'attivita imprenditoriale e le responsabilita dei diversi soggetti aziendali.
Chi sono gli organi di vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e affidata, in via principale, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL/ATS) competenti per territorio, che tramite i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL/PSAL) svolgono i controlli tecnici. A queste si affianca l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), operativo dal 2017, che ha assorbito il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e vigila in particolare su specifici settori (edilizia) e sul lavoro irregolare. I Vigili del Fuoco esercitano competenza in materia di prevenzione incendi. La vigilanza e disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. 81/2008; nell'esercizio delle funzioni gli ispettori di ASL e INL rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - qualifica che deriva dalla normativa di settore (per le ASL, l'art. 21 della L. 833/1978; per l'INL, la disciplina propria dell'ispettorato del lavoro) - potere che fonda la loro attivita di accertamento dei reati.
Poteri ispettivi e svolgimento del controllo
In qualita di ufficiali di polizia giudiziaria, gli ispettori possono accedere ai luoghi di lavoro senza preavviso, acquisire documenti, assumere informazioni, effettuare rilievi, prelievi e misurazioni. Il controllo verifica in genere la valutazione dei rischi (DVR), la nomina di RSPP e medico competente, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, l'idoneita di macchine e attrezzature e la regolarita dei rapporti di lavoro. Le ispezioni possono essere programmate, ma spesso scaturiscono da esposti, infortuni o richieste di altre autorita. In presenza di pericolo grave e imminente l'ispettore puo disporre il sequestro di attrezzature o aree per rimuovere la fonte di rischio.
La prescrizione obbligatoria (D.Lgs. 758/1994)
Per le contravvenzioni in materia di sicurezza il D.Lgs. 758/1994 introduce un meccanismo premiale. Accertata la violazione, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione con un verbale che indica le misure da adottare e fissa un termine per la regolarizzazione (di norma non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per altri sei mesi in presenza di circostanze non imputabili al contravventore). Contestualmente la notizia di reato e comunicata al pubblico ministero, ma il procedimento penale resta sospeso. Il contravventore che si mette in regola nei termini apre la via all'estinzione della contravvenzione: la prescrizione non e una sanzione autonoma, ma lo strumento che consente di eliminare il pericolo e chiudere la vicenda penale con il successivo pagamento in misura ridotta.
Estinzione della contravvenzione e pagamento in misura ridotta
Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'adempimento della prescrizione. Se la regolarizzazione e avvenuta, ammette il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, da versare entro i successivi trenta giorni. Adempimento della prescrizione e pagamento della somma ridotta determinano l'estinzione del reato, che il pubblico ministero dichiara chiedendone l'archiviazione. Se invece il contravventore non si regolarizza o non paga, la sospensione del procedimento penale viene meno e l'azione penale prosegue nelle forme ordinarie, con notizia di reato trasmessa al PM per il giudizio.
Sospensione dell'attivita imprenditoriale (art. 14)
L'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 consente all'INL, e per il profilo antinfortunistico anche alle ASL, di sospendere l'attivita imprenditoriale in due ipotesi: impiego di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 10 per cento del totale dei presenti, oppure gravi violazioni in materia di sicurezza individuate nell'Allegato I (ad esempio mancata valutazione dei rischi, lavori in quota senza protezioni, rischio elettrico o di seppellimento). A seguito della riforma operata dal D.L. 146/2021 (convertito dalla L. 215/2021) non e piu richiesta la reiterazione: e sufficiente una sola grave violazione tra quelle elencate nell'Allegato I. La sospensione impone lo stop dei lavori e mira a rimuovere immediatamente le condizioni di pericolo o di irregolarita. Alla violazione si accompagnano di regola provvedimenti interdittivi e somme aggiuntive a carico dell'impresa.
Effetti operativi e revoca della sospensione
Il provvedimento di sospensione blocca l'unita produttiva o il cantiere interessato e ne vieta la prosecuzione dell'attivita; e prevista anche l'interdizione temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione. La revoca e subordinata alla regolarizzazione delle situazioni che hanno dato origine al provvedimento - assunzione regolare dei lavoratori, ripristino delle condizioni di sicurezza - e al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione, il cui importo varia a seconda che la sospensione derivi da lavoro irregolare o da violazioni prevenzionistiche. Solo dopo la verifica dell'avvenuta regolarizzazione e il versamento l'organo procedente autorizza la ripresa dell'attivita.
Sanzioni penali e amministrative
La maggior parte delle violazioni antinfortunistiche costituisce contravvenzione, punita alternativamente o congiuntamente con l'arresto e l'ammenda; alcune inadempienze minori sono invece sanzioni amministrative pecuniarie. La graduazione dipende dalla gravita e dal soggetto obbligato. La reiterazione delle violazioni - intesa come commissione, entro cinque anni, di un'altra violazione della stessa indole - comporta un aggravamento del trattamento sanzionatorio. Va ricordato che, dopo la riforma del 2021, la sospensione dell'attivita per motivi di sicurezza non richiede piu la reiterazione, essendo sufficiente una grave violazione tra quelle dell'Allegato I. In caso di infortunio o malattia professionale possono inoltre configurarsi i delitti di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, con conseguente responsabilita penale della persona fisica e, per l'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies).
Responsabilita di datore, dirigente, preposto e altri soggetti
Il D.Lgs. 81/2008 distribuisce gli obblighi tra piu figure. Il datore di lavoro risponde degli adempimenti non delegabili - la valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP (art. 17) - e degli altri obblighi non validamente delegati. Il dirigente attua le direttive organizzando l'attivita, il preposto sovrintende e vigila sull'osservanza delle procedure ed e sanzionato per l'omessa vigilanza. Anche l'RSPP, pur privo di poteri di spesa, puo rispondere in sede penale in caso di infortunio se ha fornito una consulenza colposamente errata. Il medico competente e sanzionato per le inadempienze relative alla sorveglianza sanitaria. Il lavoratore, infine, ha obblighi propri e puo essere punito con arresto o ammenda (art. 59) per determinate violazioni.
Come comportarsi durante un'ispezione e contestare il verbale
Durante il controllo l'azienda ha diritto di conoscere la ragione dell'accesso, di essere assistita da un consulente e di far verbalizzare le proprie osservazioni; e opportuno collaborare, esibire con ordine la documentazione (DVR, nomine, attestati di formazione, registri) e non rimuovere lo stato dei luoghi. Il verbale di prescrizione non e immediatamente impugnabile come atto amministrativo autonomo: le contestazioni si fanno valere nel procedimento penale, mentre avverso la sanzione amministrativa e possibile presentare scritti difensivi e ricorso. Diversa e la diffida dell'ispettore del lavoro (art. 13 D.Lgs. 124/2004), strumento con cui si invita a sanare irregolarita di natura amministrativa entro un termine, con effetti premiali sull'importo dovuto.
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