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Le figure della sicurezza sul lavoro: datore, dirigente, preposto, RSPP, ASPP, RLS e medico competente

A cura di · R.S.P.P.Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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Il sistema di prevenzione disegnato dal D.Lgs. 81/2008 non ruota attorno a un unico responsabile, ma distribuisce compiti e obblighi tra più soggetti, ciascuno con un ruolo definito. Datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, ASPP, medico competente e RLS formano una rete di funzioni che si integrano tra loro. Capire chi fa cosa è il primo passo per organizzare correttamente la sicurezza in azienda ed evitare sovrapposizioni o vuoti di responsabilità. Questa guida sintetizza le principali figure e rimanda alle FAQ di approfondimento dedicate a ciascun ruolo.

Il datore di lavoro: il vertice del sistema di prevenzione

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o chi, comunque, ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva esercitando i poteri decisionali e di spesa. È la figura centrale del sistema di prevenzione, da cui discendono le nomine delle altre figure e l'adozione delle misure di tutela. Alcuni obblighi restano però indelegabili: la valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR e la designazione dell'RSPP restano sempre in capo al datore. A questi si aggiungono numerose nomine e adempimenti che segnano l'avvio concreto del sistema di sicurezza aziendale.

Dirigente e preposto: chi organizza e chi vigila

Dirigente e preposto attuano sul campo le scelte del datore di lavoro. Il dirigente, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive organizzando l'attività e vigilando su di essa. Il preposto sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Dal 2021 il preposto deve essere individuato in modo specifico. La distinzione tra le tre figure è pratica: il datore decide, il dirigente organizza, il preposto sorveglia. Comprendere questa gerarchia funzionale aiuta a collocare correttamente responsabilità e obblighi di ciascuno.

RSPP e ASPP: il servizio di prevenzione e protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura tecnica che coordina il servizio di prevenzione, supportando il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure. Deve possedere requisiti specifici di formazione e, in alcuni casi, di titolo di studio. Può essere interno o esterno all'azienda, con vantaggi diversi a seconda delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione. L'ASPP, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, collabora con l'RSPP ma non ne assume il ruolo di coordinamento: la differenza tra le due figure riguarda funzioni, percorso formativo e responsabilità all'interno del servizio.

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria

Il medico competente è il professionista incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ove prevista dalla valutazione dei rischi o dalla normativa. Deve possedere titoli specifici e collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione per la tutela della salute. Tra i suoi obblighi rientrano l'effettuazione degli accertamenti sanitari, l'espressione dei giudizi di idoneità e la collaborazione alla valutazione dei rischi. Deve inoltre visitare gli ambienti di lavoro con la periodicità stabilita, per conoscere concretamente le condizioni in cui operano i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il RLS: la rappresentanza dei lavoratori

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata per rappresentare i lavoratori sui temi della salute e sicurezza. La sua presenza è, in linea generale, obbligatoria, con modalità di elezione differenziate tra piccole e grandi realtà; nelle aziende sotto una certa soglia dimensionale può intervenire il rappresentante territoriale. L'RLS deve essere consultato in occasioni previste, tra cui la valutazione dei rischi e la redazione del DVR, e dispone di diritti specifici come i permessi retribuiti per l'esercizio delle proprie funzioni. È il canale attraverso cui le istanze dei lavoratori entrano nel sistema di prevenzione.

Delega di funzioni e ripartizione delle responsabilità

Molti obblighi del datore di lavoro possono essere trasferiti tramite delega di funzioni, uno strumento che sposta parte delle responsabilità su un soggetto dotato di requisiti adeguati. Perché sia valida, la delega deve rispettare condizioni precise di forma, poteri e autonomia di spesa. È ammessa, entro certi limiti, anche la subdelega. Restano però in capo al datore obblighi indelegabili e un dovere di vigilanza sull'operato del delegato. Comprendere la ripartizione delle responsabilità è essenziale anche sul piano sanzionatorio: la mancata organizzazione del sistema di sicurezza espone il datore a conseguenze significative.

La formazione delle figure della sicurezza

Ogni figura del sistema di prevenzione ha percorsi formativi specifici, con durata e contenuti differenziati. Il datore di lavoro deve seguire un corso di formazione dedicato (almeno 16 ore), obbligatorio per tutti i datori di lavoro in base all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; dirigenti e preposti hanno moduli formativi distinti, calibrati sui rispettivi compiti di organizzazione e vigilanza. Anche l'RLS segue una formazione iniziale e periodici aggiornamenti per esercitare consapevolmente il proprio ruolo. La formazione non è un adempimento formale, ma la condizione che rende ciascuna figura effettivamente in grado di assolvere le proprie funzioni. Conoscere durate e obblighi aiuta a pianificare correttamente i corsi in azienda.

Avvertenza. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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