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Guida

Categorie particolari di lavoratori: tutele specifiche

A cura di · R.S.P.P.Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aggiornato:

Alcune categorie di lavoratori richiedono misure di protezione rafforzate e valutazioni dei rischi dedicate. Il D.Lgs. 81/2008, insieme a norme speciali come il D.Lgs. 151/2001 e il D.Lgs. 345/1999, impone al datore di lavoro di adattare prevenzione, formazione e sorveglianza sanitaria alle condizioni soggettive di questi lavoratori. Questa guida ne illustra le tutele principali.

Lavoratrici madri e tutela della maternità

La tutela della lavoratrice in gravidanza è disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 e richiamata dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che impone di valutare specificamente i rischi per la gestante, il feto e il bambino durante l'allattamento. Il datore di lavoro deve individuare le mansioni vietate o a rischio (agenti chimici, biologici, fisici, movimentazione carichi, posture) e, ove possibile, spostare la lavoratrice a mansioni compatibili. Quando lo spostamento non è praticabile, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro. Il divieto di adibire la lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi e insalubri opera durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (artt. 6-7 D.Lgs. 151/2001), con obbligo di aggiornare il DVR e di informarla dei rischi residui.

Lavoro notturno e sorveglianza sanitaria

È lavoratore notturno chi svolge, in via normale, almeno tre ore del proprio lavoro giornaliero durante il periodo notturno, inteso come le almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le cinque; è tale anche chi svolge nel periodo notturno almeno una parte del proprio orario secondo i limiti definiti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Il D.Lgs. 66/2003 e il D.Lgs. 81/2008 impongono per questi lavoratori una sorveglianza sanitaria specifica: accertamenti preventivi di idoneità e controlli periodici, almeno ogni due anni, a cura del medico competente. In caso di sopravvenute condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno, il lavoratore ha diritto al trasferimento a mansioni diurne. La gestante non può essere adibita al lavoro notturno dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Minori, apprendisti e studenti

Il lavoro dei minori è tutelato dalla Legge 977/1967, profondamente modificata dal D.Lgs. 345/1999. Prima dell'ammissione al lavoro il datore deve valutare i rischi tenendo conto dello sviluppo non ancora completo del minore e della sua inesperienza. La normativa individua le lavorazioni, i processi e gli agenti vietati ai minori (salvo deroghe per esigenze formative con vigilanza) e fissa limiti stringenti di orario, con divieto di lavoro notturno e riposi minimi garantiti. Le stesse cautele si estendono ad apprendisti, stagisti e studenti in alternanza scuola-lavoro o nei laboratori scolastici, equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza quando usano attrezzature o sono esposti ad agenti di rischio.

Lavoratori stranieri e comprensione della formazione

Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 richiedono che informazione e formazione siano fornite in modo comprensibile per ciascun lavoratore. Per i lavoratori di lingua straniera ciò impone al datore di verificare l'effettiva comprensione dei contenuti, ricorrendo se necessario a traduzioni, materiali in lingua, mediatori culturali o pittogrammi. Una formazione erogata in una lingua non padroneggiata è considerata non idonea e può configurare responsabilità in caso di infortunio. La verifica dell'apprendimento e la segnaletica multilingue sono strumenti concreti per assolvere l'obbligo. La stessa attenzione va posta nella redazione delle procedure operative e nell'addestramento all'uso di macchine e DPI.

Somministrazione e distacco

Nella somministrazione di lavoro gli obblighi di sicurezza si ripartiscono tra agenzia e utilizzatore: l'informazione generale e la formazione di base competono al somministratore, mentre l'utilizzatore, presso cui il lavoratore opera concretamente, risponde della sorveglianza sanitaria, dei DPI e della formazione specifica sui rischi della mansione. Nel distacco, l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 pone gli obblighi di prevenzione e protezione a carico del distaccatario, fermo restando che il distaccante deve informare e formare il lavoratore sui rischi tipici dell'attività. Per i lavoratori distaccati dall'estero nell'ambito di prestazioni transnazionali si applica comunque la normativa italiana di sicurezza sul luogo di svolgimento della prestazione.

Smart working e telelavoro

Il lavoro agile (Legge 81/2017) e il telelavoro non sottraggono il lavoratore alle tutele di sicurezza. Per lo smart working il datore consegna, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione; il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure. Il telelavoro, di matrice più strutturata, mantiene invece obblighi più vicini a quelli della postazione aziendale, inclusa la verifica dell'idoneità del posto di lavoro e l'applicazione delle norme sui videoterminali. In entrambi i casi restano dovute informazione, formazione e sorveglianza sanitaria quando ne ricorrono i presupposti, in particolare per i videoterminalisti.

Lavoratori autonomi, a domicilio e rapporti atipici

I lavoratori autonomi che operano in un cantiere o presso terzi hanno obblighi propri (art. 21 D.Lgs. 81/2008): utilizzare attrezzature conformi, DPI adeguati e munirsi di tessera di riconoscimento. Il lavoro a domicilio, disciplinato dalla Legge 877/1973, prevede tutele di sicurezza specifiche sull'idoneità degli strumenti forniti dal committente e sui rischi delle lavorazioni affidate. Anche le forme atipiche come la prestazione occasionale e il lavoro intermittente non escludono le tutele: quando ricorre un rapporto di lavoro riconducibile all'organizzazione del datore, si applicano gli obblighi di valutazione dei rischi, informazione e sorveglianza sanitaria commisurati alla mansione svolta.

Avvertenza. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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