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Corso per Addetto Antincendio (Livello 1, 2 e 3)

Il corso è rivolto ai lavoratori designati dal datore di lavoro come addetti al servizio antincendio, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il livello (1, 2 o 3) va scelto in base alla classificazione del rischio di incendio del luogo di lavoro risultante dalla valutazione.

Durata
Secondo il DM 2 settembre 2021 la durata dipende dal livello di rischio dell'attività: il corso per il livello 1 (rischio più basso) è di 4 ore, quello per il livello 2 di 8 ore e quello per il livello 3 (rischio più elevato) di 16 ore. Per gli addetti di attività di livello 3 soggette al controllo dei Vigili del Fuoco può essere richiesto il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 3 della L. 609/1996.
Aggiornamento
Il DM 2 settembre 2021 ha introdotto l'obbligo di aggiornamento periodico, con cadenza almeno quinquennale (ogni 5 anni). La durata dell'aggiornamento è proporzionata al livello: 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3. L'aggiornamento comprende sempre una parte pratica.
Modalità
La parte teorica può essere svolta in aula o, dove ammesso, in videoconferenza sincrona. La parte pratica, comprensiva delle prove reali di spegnimento, va obbligatoriamente svolta in presenza e non è erogabile in e-learning: è quindi un requisito imprescindibile per il rilascio dell'attestato. Le prove pratiche vanno effettuate in aree e con mezzi idonei nel rispetto delle indicazioni del DM 2 settembre 2021.

Programma del corso

  • Principi della combustione e dinamica dell'incendio; principali cause e sostanze estinguenti
  • Rischi alle persone ed effetti dei prodotti della combustione; misure di protezione attiva e passiva
  • Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi e in caso di emergenza
  • Misure di prevenzione e protezione adottate nel luogo di lavoro e importanza del controllo dei presidi
  • Procedure da adottare in caso di incendio: allarme, chiamata dei soccorsi, evacuazione ed esodo
  • Attrezzature ed impianti di estinzione: estintori, idranti, naspi e sistemi di rilevazione
  • Esercitazione pratica di spegnimento con estintori e (per i livelli superiori) uso di idranti e presidi
  • Chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale e sull'utilizzo in sicurezza dei mezzi antincendio
RiferimentoArt. 18, 37 e 46 del D.Lgs. 81/2008; DM 2 settembre 2021 (criteri per la gestione della sicurezza antincendio e per la formazione/aggiornamento degli addetti), in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito il DM 10 marzo 1998; DM 3 settembre 2021 per la valutazione del rischio di incendio. La formazione antincendio è disciplinata da questi decreti specifici e non dall'Accordo Stato-Regioni sulla formazione generale.

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