Corso per Addetto Antincendio (Livello 1, 2 e 3)
Il corso è rivolto ai lavoratori designati dal datore di lavoro come addetti al servizio antincendio, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il livello (1, 2 o 3) va scelto in base alla classificazione del rischio di incendio del luogo di lavoro risultante dalla valutazione.
- Durata
- Secondo il DM 2 settembre 2021 la durata dipende dal livello di rischio dell'attività: il corso per il livello 1 (rischio più basso) è di 4 ore, quello per il livello 2 di 8 ore e quello per il livello 3 (rischio più elevato) di 16 ore. Per gli addetti di attività di livello 3 soggette al controllo dei Vigili del Fuoco può essere richiesto il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 3 della L. 609/1996.
- Aggiornamento
- Il DM 2 settembre 2021 ha introdotto l'obbligo di aggiornamento periodico, con cadenza almeno quinquennale (ogni 5 anni). La durata dell'aggiornamento è proporzionata al livello: 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3. L'aggiornamento comprende sempre una parte pratica.
- Modalità
- La parte teorica può essere svolta in aula o, dove ammesso, in videoconferenza sincrona. La parte pratica, comprensiva delle prove reali di spegnimento, va obbligatoriamente svolta in presenza e non è erogabile in e-learning: è quindi un requisito imprescindibile per il rilascio dell'attestato. Le prove pratiche vanno effettuate in aree e con mezzi idonei nel rispetto delle indicazioni del DM 2 settembre 2021.
Programma del corso
- Principi della combustione e dinamica dell'incendio; principali cause e sostanze estinguenti
- Rischi alle persone ed effetti dei prodotti della combustione; misure di protezione attiva e passiva
- Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi e in caso di emergenza
- Misure di prevenzione e protezione adottate nel luogo di lavoro e importanza del controllo dei presidi
- Procedure da adottare in caso di incendio: allarme, chiamata dei soccorsi, evacuazione ed esodo
- Attrezzature ed impianti di estinzione: estintori, idranti, naspi e sistemi di rilevazione
- Esercitazione pratica di spegnimento con estintori e (per i livelli superiori) uso di idranti e presidi
- Chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale e sull'utilizzo in sicurezza dei mezzi antincendio
RiferimentoArt. 18, 37 e 46 del D.Lgs. 81/2008; DM 2 settembre 2021 (criteri per la gestione della sicurezza antincendio e per la formazione/aggiornamento degli addetti), in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito il DM 10 marzo 1998; DM 3 settembre 2021 per la valutazione del rischio di incendio. La formazione antincendio è disciplinata da questi decreti specifici e non dall'Accordo Stato-Regioni sulla formazione generale.