Quando è ammessa la formazione in e-learning?
L'e-learning è ammesso per la formazione generale dei lavoratori, per la parte specifica a rischio basso, per i corsi e aggiornamenti del datore di lavoro e per vari aggiornamenti, nel rispetto dei requisiti tecnici dell'Accordo (tracciabilità, tutoraggio, verifica). Non è ammesso, invece, per la formazione del preposto, che richiede aula o videoconferenza sincrona. Le parti pratiche e l'addestramento non sono mai erogabili in e-learning.
Riferimento normativoAccordo Stato-Regioni 17/04/2025
Revisione a cura di Giulio Morelli · R.S.P.P. — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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