Per quanto vanno conservati gli attestati di formazione?
Gli attestati e la documentazione formativa vanno conservati per tutta la durata del rapporto e oltre, a fini di prova e per la gestione delle scadenze di aggiornamento, anche dopo la cessazione del lavoratore. È prudente mantenerli per un periodo coerente con i termini di prescrizione. Un archivio ordinato è essenziale in caso di ispezione o infortunio.
Riferimento normativoD.Lgs. 81/2008, art. 37; buone prassi
Revisione a cura di Giulio Morelli · R.S.P.P. — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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